Inammissibile il ricorso per censure di merito sulla tenuta delle scritture contabili (Cass. pen. Sez. 7 n. 15180 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché basato su censure non consentite in sede di legittimità, il ricorso per cassazione che si risolva in mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già vagliate dal giudice di merito e volte a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie. La motivazione che, con considerazioni razionali, desume l’occultamento o distruzione delle scritture contabili dalla loro solo parziale produzione, non è sindacabile in cassazione se il ricorrente non deduce specificamente il travisamento della prova.
Il Fatto
Con sentenza del 20 novembre 2024, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 10 luglio 2023, assolveva l’imputato dal reato di cui al capo a) dell’imputazione e ne confermava la condanna per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Molfetta dal 2011 al 7 settembre 2016. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso, rilevando come il motivo di impugnazione esponesse censure non consentite nel giudizio di legittimità. Le doglianze formulate dal ricorrente, infatti, si sostanziavano in mere contestazioni in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici.
Nel dettaglio, la Corte ha osservato come la sentenza impugnata avesse logicamente considerato che la stampa solo parziale delle scritture contabili, tenute dal ricorrente anche in modalità informatica, deponesse per l’occultamento e la distruzione delle rimanenti scritture. Tale conclusione, ha proseguito la Corte, non era stata efficacemente contrastata dal ricorrente, il quale non aveva dedotto elementi idonei a ritenere che l’indicazione sulle modalità di tenuta delle scritture, risultante da entrambe le sentenze di merito, fosse frutto di travisamento della prova.
La motivazione della sentenza impugnata è stata pertanto ritenuta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrapponeva differenti apprezzamenti di merito, che esulano però dal perimetro del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato, a sostegno di tale assunto, il precedente di Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 186 del 2000.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.