Associazione per narcotraffico: permanenza del vincolo e presunzione cautelare (Cass. pen. Sez. IV n. 30480 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La configurabilità del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non presuppone la conoscenza reciproca tra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, con almeno altre due persone, a un sodalizio strutturato finalizzato allo spaccio. Ai fini dell’affectio societatis non rileva la durata dell’osservazione, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti emerga un sistema collaudato al quale l’agente abbia fatto riferimento. Sul piano cautelare, la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è superata solo da elementi che dimostrino la stabile rescissione del legame con il sodalizio, non dal mero decorso del tempo né dall’incensuratezza formale.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza del 30 dicembre 2024, ha rigettato l’istanza della difesa e confermato la misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari il 27 settembre 2024. Il ricorrente era indiziato di partecipazione a un’associazione finalizzata al narcotraffico, con il ruolo di corriere specializzato per il trasporto di cocaina destinata ai mercati pugliese e napoletano.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: l’insufficienza della piattaforma indiziaria e i vizi della motivazione, anche in relazione alla permanenza del vincolo associativo; la violazione dei criteri di valutazione delle esigenze cautelari e l’applicazione acritica della presunzione di pericolosità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del proprio sindacato. In tema di misure cautelari, il controllo di legittimità non si estende alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento delle fonti, restando circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche e dell’assenza di manifesta illogicità. L’obbligo motivazionale del giudice del riesame è soddisfatto anche con il richiamo per relationem al provvedimento genetico, purché le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio.

Quanto al primo motivo, la Corte richiama i criteri costitutivi della fattispecie associativa: un gruppo di almeno tre persone legate da un patto, la disponibilità di risorse per attuare il programma e un apporto individuale non episodico. Non è richiesta una complessa organizzazione, né la conoscenza reciproca tra tutti gli associati.

La censura sulla brevità del periodo di osservazione è respinta: non rileva la durata, anche breve, purché dagli elementi acquisiti si inferisca l’esistenza di un sistema collaudato cui gli agenti abbiano fatto riferimento. Nel caso concreto, il Tribunale ha valorizzato la predisposizione di mezzi specifici, il compenso fisso e l’assistenza legale garantita dall’organizzazione, indici di un inserimento stabile. L’identificazione del ricorrente con il soggetto intercettato e la lettura del linguaggio criptico costituiscono questioni di fatto, insindacabili se non per manifesta illogicità, e trovano riscontro nei sequestri.

Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce l’architettura dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: una doppia presunzione, relativa quanto alle esigenze e assoluta quanto all’adeguatezza della sola custodia carceraria. Di fronte a gravi indizi per un’associazione ancora operativa, il giudice non deve dimostrare in positivo i pericula libertatis, ma apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del vincolo. Il superamento della presunzione esige elementi che escludano il ragionevole dubbio, non il semplice decorso del tempo. La cessazione dell’attività è dipesa dall’arresto, fattore esterno, non da una scelta autonoma. L’incensuratezza formale, isolatamente considerata, non scalfisce il quadro di perdurante adesione al sodalizio.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla trasmissione degli atti all’istituto penitenziario competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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