Inammissibile il ricorso che reitera motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 22191 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. Il sindacato di legittimità sulla determinazione della pena è limitato alla verifica dell’argomentazione, non potendo il giudice di merito essere censurato per mero arbitrio o ragionamento illogico.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per i reati di illegale detenzione e porto di una pistola, esplosione in luogo pubblico e minaccia. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 09.12.2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi in punto di asserita assenza di adeguata motivazione sulla capacità offensiva dell’arma, che si assumeva essere un giocattolo alla stregua del mancato rinvenimento di bossoli e residui dello sparo, nonché in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava la carenza di motivazione sulla capacità offensiva dell’arma. La doglianza è stata giudicata generica e rivalutativa, poiché non si confrontava con la motivazione dei giudici di merito. Questi ultimi avevano superato la censura valorizzando, con argomentazione logicamente coerente, le circostanze dell’azione — l’esplosione dei colpi in occasione di una lite in fase di degenerazione, con evidente finalità intimidatoria — il comportamento dell’imputato, che si era immediatamente disfatto dell’arma, incompatibile con la natura inoffensiva della stessa, e la ricerca su internet, dopo il fatto, del tempo di permanenza dei residui dello sparo.
Di fronte a una motivazione priva di fratture logiche e aderente alle risultanze probatorie, la difesa si è limitata a critiche aspecifiche. La Corte ha richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso fondato su motivi che reiterano pedissequamente quelli già dedotti in appello e disattesi, secondo l’arresto di Sez. II n. 42046 del 17.07.2019.
Quanto al secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la censura infondata. Le sentenze di merito avevano esaurientemente motivato in ordine all’assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, ponendosi nel solco del principio espresso da Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022, secondo cui il mancato riconoscimento della diminuente può essere motivato con l’assenza di circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92 del 2008.
Infine, sulla determinazione della pena, la Corte ha rilevato che la generica doglianza oblitera il principio secondo cui il giudice di merito esercita la propria discrezionalità attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più criteri dell’art. 133 cod. pen., con valutazione insindacabile in sede di legittimità purché argomentata. Poiché nel caso di specie era stata irrogata una pena al di sotto della media edittale, non era necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata, potendosi il parametro valutativo desumere dal testo della sentenza nel suo complesso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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