Estinzione del reato e revoca della sospensione: nesso sistematico (Cass. pen. Sez. I n. 30482 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del reato prevista dall’art. 167 cod. pen. si verifica anche quando la nuova condotta, commessa nel quinquennio, non sia causa di revoca della sospensione condizionale perché è stata applicata una ulteriore sospensione ai sensi dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. Il coordinamento tra gli artt. 167, 164, ultimo comma, e 168 cod. pen. impone di ritenere che le cause ostative all’estinzione coincidano con quelle che implicano la revoca del beneficio. Ove si negasse l’estinzione, non potrebbe comunque disporsi la revoca, perché l’art. 168 cod. pen. fa salva la previsione dell’art. 164, ultimo comma. Ne deriva la logica del sistema: in mancanza di idonea causa di revoca, la causa estintiva resta operante.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato l’estinzione dei reati giudicati con due sentenze di condanna a pena sospesa. La prima, divenuta definitiva nel febbraio 2017, riguardava un furto aggravato; la seconda, divenuta definitiva nel settembre 2018, riguardava reati in materia di circolazione stradale. L’estinzione è stata dichiarata per il decorso del termine di cinque anni dalla concessione del beneficio, senza commissione di delitto o contravvenzione della stessa indole.

Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Rovigo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che nel quinquennio dall’irrevocabilità della prima sentenza il condannato aveva commesso il secondo reato, per il quale era intervenuta nuova condanna, ancorché a pena sospesa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza costante secondo cui l’art. 167 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti: il secondo comma si limita ad affermare che «in tal caso non ha luogo l’esecuzione delle pene». Di tale reato si deve dunque tenere conto ai fini dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale (Sez. 1 n. 47647 del 2019; Sez. 3 n. 43835 del 2008).

La Corte richiama poi la distinzione tra la disciplina dell’art. 445 cod. proc. pen. e quella dell’art. 167 cod. pen. (Sez. 1 n. 38043 del 2006): le due norme operano su piani diversi, senza reciproche interferenze, essendo l’ambito di applicazione del tutto differenziato. La prima attiene unicamente alla sentenza di applicazione concordata della pena; la seconda è legata a qualsiasi sentenza a pena condizionalmente sospesa e al giudizio prognostico sul beneficio.

Ne consegue che, in sede esecutiva, anche dopo aver escluso le condizioni per l’estinzione ex art. 445 cod. proc. pen., il giudice deve accertare l’eventuale ricorrenza degli elementi per la declaratoria ex artt. 165 cod. pen. e ss.

Il passaggio decisivo è rappresentato dal principio ribadito (Sez. 1 n. 10337 del 2024, citata in motivazione) secondo cui l’estinzione si verifica quando la nuova condotta non è causa di revoca. Applicato al caso, il coordinamento tra gli artt. 167, 164, ultimo comma, e 168 cod. pen. conduce a soluzione negativa rispetto alla prospettazione del ricorrente: le cause ostative all’estinzione corrispondono a quelle che implicano la revoca del beneficio. Se si negasse l’estinzione ex art. 167 cod. pen., non si potrebbe comunque disporre la revoca ex art. 168 cod. pen., che fa salva la previsione dell’art. 164, ultimo comma. La soluzione del giudice dell’esecuzione è quindi corretta: in mancanza di idonea causa di revoca, la causa estintiva resta operante.

Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, senza condanna alle spese processuali per la natura pubblica della parte ricorrente (Sez. U n. 3775 del 2017, citata in motivazione).

Nota della Redazione

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