Ricorso per cassazione personale inammissibile dopo la riforma del 2017 (Cass. pen. Sez. V n. 30511 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo penale, a partire dal 3 agosto 2017, il giudizio davanti alla Corte di cassazione può essere instaurato esclusivamente attraverso il patrocinio di un difensore tecnico iscritto nell’albo speciale della Corte. L’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103 ha soppresso il periodo che consentiva alla parte di provvedere personalmente, sicché l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore abilitato. Il ricorso proposto personalmente dall’imputato è dunque qualificabile come proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la procedura semplificata di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 17 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui l’imputato aveva invocato la rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., chiedendo la revoca della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano l’8 settembre 2023.
Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, con dichiarazione sottoscritta il 10 marzo 2025. La questione approda così davanti alla Suprema Corte, che deve verificare la legittimazione del soggetto istante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa processuale: l’ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, essendo resa ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. per espressa previsione dell’art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., è impugnabile con ricorso per cassazione secondo il disposto dell’art. 127, comma 7, cod. proc. pen. Il thema decidendum resta dunque quello della modalità di proposizione dell’impugnazione.
La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103 ha soppresso, con efficacia dal 3 agosto 2017, il periodo “Salvo che la parte non vi provveda personalmente,” che apriva il primo comma dell’art. 613 cod. proc. pen. Da quella data vige quindi la regola per cui il giudizio di cassazione può essere instaurato solo tramite difensore tecnico munito di specifica abilitazione.
La parte non abrogata della norma richiamata impone che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Ne deriva che il ricorso proposto personalmente dalla parte, senza l’ausilio del difensore abilitato, deve essere dichiarato inammissibile perché sottoscritto da soggetto non legittimato, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il Collegio collega esplicitamente la procedura semplificata dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. al medesimo disegno riformatore, essendo stata introdotta dall’art. 1, comma 62, della legge n. 103/2017, sempre con effetto dal 3 agosto 2017. Applicando tali principi al caso concreto, il ricorso è dichiarato inammissibile. Alla declaratoria segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende, non risultando l’imputato immune da colpa, come ritenuto sulla scorta della Corte costituzionale n. 186 del 13.6.2000.
Nota della Redazione
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