Omesso versamento IVA, crisi di liquidità e competenza territoriale (Cass. pen. Sez. III n. 13134 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omesso versamento dell’IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità alla scadenza del termine per il pagamento, a meno che non si dimostri di aver adottato tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo. L’inadempimento dell’obbligazione tributaria è attribuibile a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e sottratte al suo dominio finalistico. La crisi di liquidità rientra nell’ordinario rischio di impresa. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, la competenza per territorio per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 è determinata a norma dell’art. 8 cod. proc. pen. e, in difetto, appartiene al giudice del luogo di accertamento.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di una società, era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, per aver omesso di versare l’IVA dovuta in base alle dichiarazioni annuali di due periodi d’imposta. La Corte di appello aveva dichiarato non doversi procedere per uno dei capi, rideterminando la pena e confermando nel resto.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’incompetenza territoriale del giudice di merito, il difetto di motivazione sull’esimente della crisi di liquidità e il vizio relativo all’applicazione della particolare tenuità del fatto in ambito tributario.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 18 d.lgs. n. 74/2000: per i reati diversi da quelli in dichiarazione, la competenza si determina a norma dell’art. 8 cod. proc. pen. e spetta al giudice del luogo di consumazione. Il reato di omesso versamento si consuma alla scadenza del termine utile per il pagamento, nel luogo in cui si sarebbe dovuta compiere l’azione doverosa.
Il Collegio dà atto del contrasto tra un orientamento che individua il locus commissi delicti nella sede effettiva dell’azienda e l’orientamento maggioritario, secondo cui, essendo il versamento effettuabile presso qualsiasi intermediario sul territorio nazionale, si applica il criterio sussidiario del luogo di accertamento, prevalente per la sua natura speciale. Nella specie l’esito non muta, perché i giudici di merito hanno individuato in territorio pugliese la sede effettiva dell’impresa e ivi era stato l’accertamento.
Il secondo motivo è pure manifestamente infondato. La Corte ribadisce che la crisi di liquidità alla scadenza non esclude la colpevolezza, salvo prova delle iniziative adottate per pagare. La Corte territoriale aveva escluso la forza maggiore rilevando la genericità dei committenti, la genericità della sentenza di condanna richiamata e la riconduzione dell’illiquidità a improvvide scelte imprenditoriali, quali operazioni di investimento immobiliare con accollo di debiti. La mancanza di provvista traeva origine da una precisa scelta di politica imprenditoriale.
Quanto alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 87 del 2024, che ha inserito il comma 3-bis dell’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte esclude che ricorrano i presupposti della causa di non punibilità, non emergendo una crisi di liquidità riconducibile alla inesigibilità dei crediti o al mancato pagamento da parte di amministrazioni pubbliche.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per aspecificità. La Corte ricorda che nel giudizio di legittimità non è consentita l’acquisizione di documenti attinenti al merito, salvo quelli che l’interessato non abbia potuto esibire prima e dai quali derivi l’applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli. La documentazione prodotta con i motivi nuovi, relativa al regolare versamento delle rate del piano concordato, difetta di specificità perché non collega l’attestazione al debito IVA contestato. Non valutabili gli indici del comma 3-ter dell’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, la doglianza è inammissibile.
All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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