Bancarotta documentale specifica dolo non desumibile dalla sola mancanza scritture (Cass. pen. Sez. V n. 30507 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale specifica, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori non può essere desunto dalla sola oggettiva mancanza o mancata consegna delle scritture contabili. La scomparsa dei libri o la loro irregolare tenuta costituiscono gli eventi fenomenici che integrano l’elemento oggettivo del reato, non anche la prova dell’elemento soggettivo. Occorrono circostanze di fatto ulteriori, capaci di illuminare la ratio di quegli eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori. Assume rilievo centrale la condotta concreta del fallito nel rapporto con le vicende economiche dell’impresa. È viziata da lacuna motivazionale la sentenza di appello che desuma il dolo specifico dal mero dato oggettivo della mancata consegna, omettendo ogni ulteriore indagine.

Il Fatto

La corte di appello, riformando parzialmente in senso favorevole all’imputato la decisione di primo grado resa in giudizio abbreviato, aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale specifica e bancarotta documentale semplice, in relazione alla qualità di amministratore di diritto di una ditta individuale dichiarata fallita.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie documentali e patrimoniali e, in via subordinata, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

La Motivazione della Corte

La Corte distingue nettamente i due titoli di reato. Quanto alla bancarotta documentale specifica, richiama il costante orientamento per cui l’omessa tenuta della contabilità integra la fattispecie fraudolenta, e non quella semplice, quando lo scopo dell’omissione sia recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. L’occultamento delle scritture, anche nella forma della mancata tenuta, costituisce fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta, che presuppone invece libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari.

Per la fattispecie specifica non è necessario un effettivo pregiudizio del ceto creditorio: basta che la condotta sia sorretta dalla finalità di arrecare pregiudizio. Ma gli elementi dai quali desumere tale finalità non possono coincidere con la scomparsa dei libri o con la loro tenuta irregolare, che rappresentano soltanto gli eventi fenomenici dell’elemento oggettivo. Devono consistere in circostanze di fatto ulteriori, idonee a illuminare la ratio di quegli eventi, tra le quali assume rilievo fondamentale la condotta del fallito nel concreto rapporto con le vicende economiche dell’impresa.

Su questo punto la motivazione di secondo grado è carente. La corte territoriale ha dato atto della mancata consegna delle scritture, ma ha dedotto il dolo specifico dalla sola oggettiva mancanza di esse, senza svolgere l’indagine ulteriore necessaria a ricondurre quel dato a una scelta dolosa dell’amministratore. La lacuna è tanto più rilevante perché il motivo di appello contestava proprio la sussistenza del dolo specifico, prospettando che la documentazione, pur non consegnata agli organi fallimentari, fosse nella disponibilità dell’imputato e fosse stata consegnata agli inquirenti e poi depositata in udienza.

Quanto alla bancarotta patrimoniale per distrazione, i rilievi difensivi si collocano ai confini dell’inammissibilità. La corte territoriale ha accertato la riconducibilità all’imputato di numerosi autoveicoli e l’assenza degli stessi presso la sede della ditta, coincidente con l’abitazione, desumendone la dolosa sottrazione alla garanzia dei creditori. Il mancato rinvenimento di beni all’atto della dichiarazione di fallimento costituisce valida presunzione di dolosa distrazione, purché sia accertata la previa disponibilità degli stessi in capo all’amministratore. L’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, sufficiente la consapevolezza dell’idoneità della condotta a cagionare danno ai creditori, senza necessità di intenzione né di conoscenza dello stato di insolvenza.

La Corte annulla quindi la sentenza limitatamente alla bancarotta documentale di cui al capo A), con rinvio ad altra sezione della corte di appello perché colmi le lacune motivazionali, e rigetta nel resto il ricorso, restando assorbite le doglianze sulle attenuanti generiche. La non completa soccombenza esclude la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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