Truffa aggravata e reati tributari: specialità e profitto ulteriore (Cass. pen. Sez. II n. 30540 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Tra le fattispecie incriminatrici tributarie e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato sussiste un rapporto di specialità, poiché qualsiasi condotta fraudolenta diretta all’evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno della normativa speciale. La regola trova deroga solo quando dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni. Il profitto perseguito e conseguito dall’indagato che coincida con quello fiscale, compreso il fine di ottenere un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta, non integra pertanto l’autonomo disvalore della truffa. La ripartizione pro quota del medesimo profitto tra i concorrenti, o la sua riconducibilità a una struttura associativa non fondante la domanda cautelare, non costituisce vantaggio ulteriore.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame di misure cautelari reali, ha annullato il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo in via diretta di una somma ritenuta profitto del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, commesso attraverso la presentazione di dichiarazioni fiscali contenenti elementi fittizi e crediti di imposta inesistenti, poi indebitamente rimborsati. La condotta si inseriva, secondo l’ipotesi accusatoria, in una più ampia vicenda illecita organizzata, diretta a ottenere dall’Agenzia delle Entrate indebiti rimborsi per diverse centinaia di migliaia di euro.
Il Tribunale ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, escludendo la truffa per assenza di artifici o raggiri ulteriori rispetto alle indicazioni non veritiere contenute nella dichiarazione dei redditi, e ha ritenuto assorbente il venir meno del fumus per essere la violazione fiscale attestata sotto la soglia di legge. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, che, con riguardo alle differenti fattispecie di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ha affermato il rapporto di specialità tra le norme incriminatrici tributarie e quella di truffa aggravata ai danni dello Stato. La linea di demarcazione è netta: la condotta fraudolenta diretta all’evasione esaurisce il disvalore nella normativa speciale, salvo che ne derivi un profitto ulteriore e diverso.
La Corte verifica che il profitto avuto di mira e conseguito dall’indagata coincide con quello fiscale. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 74 del 2000, tale profitto comprende anche il fine di ottenere un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta, il cui perseguimento è posto come scopo della condotta tipica. Manca dunque un autonomo disvalore dell’ipotizzata truffa.
Il ricorrente aveva dedotto l’esistenza di un profitto ulteriore, consistente nel “prezzo del servizio illecito” reso, e la riconducibilità degli illeciti profitti alla struttura associativa. La Corte rigetta entrambe le censure. Quanto alla prima, oltre a trattarsi di profilo di merito non sottoposto al Tribunale del riesame, il vantaggio nulla aggiunge all’indebito rimborso, trattandosi di una ripartizione pro quota tra i concorrenti dell’unico profitto ricavato dalla condotta decettiva eziologicamente riferibile al reato tributario.
Quanto alla seconda, la riconducibilità alla struttura associativa non rileva, poiché la somma sequestrata è specificamente riferita al profitto illecito della contestata truffa di cui al capo della rubrica provvisoria e la fattispecie associativa non risulta fondante la domanda cautelare. Le modalità della condotta truffaldina, per come indicate nell’imputazione, nulla aggiungono a quella decettiva, richiamandosi a quelle strumentali all’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti in forza dei quali si mira a ottenere l’indebito rimborso da parte dell’Erario.
La Corte conclude per l’infondatezza del ricorso e lo rigetta, confermando l’annullamento del sequestro disposto dal Tribunale.
Nota della Redazione
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