Inammissibile il riesame senza deduzione dell’interesse a ricorrere (Cass. pen. Sez. II n. 30541 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse dell’indagato a impugnare con richiesta di riesame l’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa da giudice dichiaratosi incompetente e divenuta inefficace per il decorso del termine, non può presumersi. Esso deve essere dedotto in termini positivi ed univoci, in vista di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, mediante l’indicazione dei rilevanti elementi di novità o diversità non riscontrabili nell’ordinanza successivamente emessa dal giudice competente. Ove il ricorrente non alleghi alcunché sul punto, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 18 aprile 2025, applica a due indagati la custodia cautelare in carcere per estorsione consumata e tentata, aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per avere ottenuto da una impresa aggiudicataria di un appalto pubblico una somma a titolo di pizzo e per averne richiesta altra in epoca successiva.
Investito del riesame, il Tribunale conferma il titolo cautelare. Dopo l’emissione dell’ordinanza, il giudice che l’aveva disposta si dichiara incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. e trasmette gli atti alla Procura presso il Tribunale di Napoli; il G.i.p. di quel Tribunale, nelle more, riemette il titolo cautelare. Gli indagati ricorrono per cassazione con unico atto, deducendo il vizio di motivazione sulle aggravanti delle più persone riunite e del metodo mafioso e sul concorso della coindagata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili per carenza di interesse. Il percorso argomentativo muove da un principio consolidato: l’interesse dell’indagato a impugnare con riesame l’ordinanza applicativa della misura, disposta da giudice dichiaratosi incompetente e divenuta inefficace per il decorso del termine di venti giorni, non può essere presunto. Deve essere dedotto in termini positivi e univoci, in funzione di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, con l’indicazione degli elementi di novità o diversità non presenti nell’ordinanza successivamente emessa dal giudice competente.
Il Collegio richiama sul punto Sez. 6, n. 25707 del 15/06/2011, Platone, Rv. 250510-01 e Sez. 3, n. 25201 del 07/05/2008, Teodosiu, Rv. 240388-01: il parametro di valutazione è la novità o diversità del titolo cautelare sopravvenuto, che sola giustifica l’interesse alla impugnazione di quello divenuto inefficace.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva segnalato che il giudice di Santa Maria Capua Vetere si era ritenuto incompetente ex art. 27 cod. proc. pen. e che il G.i.p. di Napoli aveva nelle more riemesso il titolo. Nei ricorsi, però, non si rinviene alcuna menzione dell’interesse a ricorrere avverso l’ordinanza del primo giudice divenuta inefficace, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Le censure di motivazione restano quindi assorbite dalla inammissibilità per difetto del presupposto processuale.
Alla declaratoria consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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