Continuazione in executivis e divieto di reformatio in peius (Cass. pen. Sez. I n. 10939 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione richiede una verifica rigorosa dell’unicità e anticipata deliberazione criminosa, i cui indici sono rimessi all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione se la motivazione è adeguata e congrua. La dedotta tossicodipendenza, se genericamente affermata e non supportata da elementi di plausibilità emergenti dalle sentenze di merito, non impone al giudice dell’esecuzione alcun obbligo motivazionale né di attivazione dei poteri istruttori d’ufficio. Nel rideterminare la pena per effetto dell’unificazione, il giudice dell’esecuzione non può ignorare che la continuazione tra alcuni reati sia stata già riconosciuta dal giudice di cognizione, dovendo considerare quella pena come parametro e non applicando una maggiorazione che determini una reformatio in peius immotivata.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione tra diversi reati separatamente giudicati. In particolare, ha unificato alcuni fatti in materia di stupefacenti e altri commessi nella medesima giornata e orientati al comune fine di sfuggire ai controlli delle Forze dell’ordine, rideterminando la pena complessiva in sei mesi e venti giorni di reclusione.
Il giudice ha invece rigettato l’istanza di continuazione tra i reati di rissa, resistenza e lesioni commessi il 9 e 10 ottobre 2021 e il tentato furto di bicicletta del 12 marzo 2021, per l’eterogeneità dei beni giuridici e l’estemporaneità dell’impulso criminoso, reputando insufficiente lo stato di tossicodipendenza dedotto. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, deducendo due motivi: la violazione di legge per aver applicato una pena maggiore rispetto a quella parametrata dal giudice di merito in relazione ai reati di cui alle sentenze n. 5) e 6), e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente esaminato il secondo motivo, ritenendolo infondato. Il Collegio ha richiamato i principi consolidati in materia di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che richiedono la prova di un disegno unitario e anticipato, la cui valutazione è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata.
Quanto alla tossicodipendenza, la Corte ha affermato che la sua deduzione generica, non accompagnata da elementi che la rendano plausibile né emergente dalle sentenze acquisite d’ufficio, non può fondare alcuna doglianza. Tale richiesta, essendo manifestamente infondata, non vincola il giudice a motivare specificamente il mancato accoglimento né ad attivare i poteri istruttori d’ufficio previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen..
È stato invece accolto il primo motivo, relativo alla dosimetria della pena. Dalla consultazione degli atti, autorizzata in quanto la Corte è giudice del fatto processuale, è emerso che la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze n. 5) e 6) era già stata riconosciuta dal giudice di cognizione e che la pena di nove mesi di reclusione era già comprensiva dell’aumento per continuazione.
Il giudice dell’esecuzione, ignorando tale circostanza, ha ritenuto più grave il fatto di cui alla sentenza n. 6) e ha applicato un aumento di un mese e dieci giorni per il reato di cui alla sentenza n. 5), determinando così una pena complessiva superiore a quella già irrogata. Questo errore si è tradotto in una reformatio in peius immotivata, in violazione del principio per cui il giudice dell’esecuzione deve rispettare le statuizioni del giudice di merito nel rideterminare il trattamento sanzionatorio.
L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Bologna limitatamente al trattamento sanzionatorio, mentre il ricorso è stato rigettato nel resto. È stata inoltre disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.