Verifica di attendibilità e riscontri per dichiarazioni eteroaccusatorie del coindagato di fatto (Cass. pen. Sez. V n. 14426 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da un soggetto che, pur non formalmente imputato, abbia interesse a fornire una versione dei fatti idonea a ridimensionare il proprio coinvolgimento richiedono una verifica approfondita dell’attendibilità del dichiarante e l’individuazione di riscontri che ne corroborino la narrazione. Tale onere probatorio non può ritenersi assolto attraverso il richiamo a circostanze che, pur dimostrando l’illiceità della condotta, non concernono l’attribuzione del fatto all’imputato. La carenza motivazionale su tali profili determina l’annullamento con rinvio della sentenza ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato dal reato di cui al capo A1 e confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva relativo alla somma di 28.970,71 euro. La responsabilità era stata affermata nella qualità di amministratore di fatto di una società dichiarata fallita.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 219 legge fall.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto il difetto motivazionale in ordine all’attendibilità del dichiarante. La Corte territoriale aveva fondato il giudizio di penale responsabilità sulle dichiarazioni del liquidatore della società, successivamente deceduto, il quale aveva riferito di aver prelevato la somma dal conto corrente e di averne versato parte all’imputato.
Il Collegio ha evidenziato come le dichiarazioni provenissero da un soggetto che, pur non risultando formalmente imputato, aveva un interesse concreto a fornire una narrazione idonea a ridimensionare il proprio coinvolgimento nelle vicende societarie. Tale posizione processuale imponeva una valutazione particolarmente approfondita dell’attendibilità del dichiarante e la ricerca di riscontri sulla effettiva attribuzione del fatto all’imputato.
Gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata — quali le modalità illecite del prelievo, l’inadeguatezza del liquidatore al ruolo e la sua qualificazione come “testa di legno” — dimostravano il carattere illecito dell’operazione e il ruolo fittizio del dichiarante, ma non offrivano alcun riscontro specifico in ordine alla riferibilità della condotta distrattiva all’imputato.
La natura assorbente del vizio riscontrato ha determinato l’inutilità dell’esame degli ulteriori motivi di ricorso. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello perché il giudice del rinvio si confronti con le esigenze di verifica dell’attendibilità del dichiarante e di individuazione di eventuali riscontri individualizzanti alla sua narrazione.
Nota della Redazione
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