Particolare tenuità del fatto esclusa dalla abitualità del comportamento (Cass. pen. Sez. VII n. 30660 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. È ostativa all’applicazione della causa di non punibilità l’abitualità del comportamento, la cui sussistenza il giudice accerta verificando se, in concreto, i reati presentino caratteri fondamentali comuni. La motivazione del diniego può essere sintetica, ma deve dare conto delle ragioni del giudizio. È inammissibile il ricorso che riproponga censure di merito già vagliate e non ne evidenzi specifici travisamenti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per un reato; la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 24.04.2024, ha confermato la decisione, negando l’applicazione della speciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., dolendosi dell’apparenza motivazionale del diniego opposto dai giudici territoriali.
La difesa censura il fatto che il diniego sia stato fondato sul contesto complessivo della condotta, sull’elemento soggettivo e sulla sussistenza di un precedente penale specifico. La questione arriva così davanti alla Corte di cassazione perché si controverte sui criteri di valutazione della tenuità e sulla rilevanza dell’abitualità del comportamento come causa ostativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile. Il ricorso, osserva il Collegio, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, senza scandagliare con specifiche criticità le argomentazioni a base della sentenza impugnata. La difesa, in particolare, prefigura una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
La Corte richiama, sul punto, quanto argomentato nella sentenza impugnata, che chiarisce le ragioni per le quali non poteva essere accolta la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità. Rilevano, in particolare, l’esistenza di un precedente penale specifico per fatto commesso a brevissima distanza temporale e la connotazione complessiva del fatto, che non consentiva di ritenerlo di particolare tenuità.
Nel merito, la Corte ribadisce che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, da compiersi alla luce dei parametri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., ovvero delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. Sul punto richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016.
Alla luce di tali coordinate, i giudici di appello hanno escluso la particolare tenuità valorizzando la condanna per fatto specifico riportata a distanza temporale brevissima dal fatto contestato. Tale circostanza denota una abitualità nella commissione dell’illecito, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità. Ai fini della configurabilità dell’abitualità, osserva la Corte, l’identità dell’indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni, come ritenuto nel caso di specie, in linea con il precedente richiamato.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
Nota della Redazione
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