Dichiara inammissibile il ricorso per falsa autocertificazione ex art. 95 d.P.R. 115/2002 (Cass. pen. Sez. 7 n. 5552 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché riproduttivo di doglianze già vagliate e volto a una non consentita rivalutazione del merito, il ricorso per cassazione che censuri la condanna per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, quando la motivazione impugnata abbia desunto la volontà di rendere false dichiarazioni dalla consapevole omissione dei redditi dei familiari conviventi. La determinazione del reddito valutabile, ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, richiede l’indicazione dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare convivente. L’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. deve essere valutata secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, che impone una considerazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per aver reso una dichiarazione sostitutiva di certificazione falsa al fine di ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 18.6.2025, confermava la pronuncia di condanna, evidenziando che l’imputato aveva omesso di indicare i redditi percepiti dai familiari conviventi, il cui ammontare, sommato a quello dichiarato dall’istante, superava la soglia prevista per l’accesso al beneficio. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il primo motivo di ricorso come inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente esaminati e disattesi dai giudici di merito.

Quanto alla dedotta insussistenza degli elementi del reato, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui è preclusa al giudice di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, nonché l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. La motivazione della Corte territoriale ha retto alle critiche, avendo logicamente desunto la volontà dell’imputato di rendere false dichiarazioni dal fatto che, nella domanda di ammissione, lo stesso aveva qualificato il padre come convivente e, successivamente, non aveva indicato i redditi né del padre né della madre.

La Corte ha infine ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. I giudici di merito hanno correttamente escluso la causa di non punibilità, valorizzando la considerevole sproporzione tra il reddito dichiarato e quello effettivo e l’incompatibilità di quest’ultimo con la fruizione del beneficio. La motivazione si colloca nell’alveo del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, che richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., con conseguente insindacabilità in sede di legittimità.

Dall’inammissibilità del ricorso è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *