Inammissibile il ricorso sul patteggiamento che censura il quantum della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 30703 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, nell’ipotesi di patteggiamento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità. L’accordo sull’applicazione della pena costituisce forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell’imputato, che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando, restando affidato al giudice il potere-dovere di pronunciare il proscioglimento quando la prova dell’innocenza risulti evidente dagli atti. È pertanto manifestamente infondato, e quindi inammissibile, il ricorso che lamenti l’omessa indagine sull’elemento psicologico e l’assenza di prove. Una volta ratificato l’accordo con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, salvo che risulti applicata una pena illegale.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/10/2024 del GIP del Tribunale di Pesaro, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., per l’eccessiva quantificazione della pena. In particolare, il difensore si è doluto della mancata valutazione, da parte del giudice, dell’elemento soggettivo del reato e dell’errore commesso nella quantificazione della sanzione.

La questione approda così davanti alla Corte di cassazione, chiamata a verificare la deducibilità, in sede di legittimità, dei profili di determinazione quantitativa della pena in un caso definito con patteggiamento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, che ha inserito l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La norma è il punto di partenza del ragionamento, ma la decisione si fonda su un orientamento già consolidato nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo tale indirizzo, nell’ipotesi di patteggiamento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità. L’accordo sull’applicazione della pena costituisce infatti una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell’imputato, che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando. Resta affidato al giudice il potere-dovere di pronunciare il proscioglimento quando la prova dell’innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti, come affermato da Sez. I n. 845 del 25/02/1993, Rv. 193633.

Su questa base la Corte qualifica come manifestamente infondato, e quindi inammissibile, il ricorso con cui il prevenuto lamenti l’omessa indagine sull’elemento psicologico e l’assenza di prove sul fatto ritenuto in sentenza, richiamando Sez. III n. 11610 del 24/11/1993, Rv. 195905.

Il passaggio decisivo riguarda il quantum. Una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale. Evenienza che la Corte esclude espressamente nel caso di specie.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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