Guida senza patente: recidiva e particolare tenuità (Cass. pen. n. 5559 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 8/2016, la recidiva nel biennio, che rende penalmente rilevante la condotta, ricorre anche in caso di precedente violazione amministrativa della medesima disposizione definitivamente accertata, purché non sia stata oggetto di impugnazione o di oblazione. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, atteso che la condotta assume rilevanza penale proprio in ragione della recidiva nel biennio. La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non illogica né arbitraria.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato nelle conformi sentenze di merito per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992, per aver guidato senza patente, fatto commesso il 14/6/2022. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, nonché l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 131-bis, 133 e 62-bis cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto la prima doglianza manifestamente infondata, richiamando i consolidati orientamenti di legittimità. In particolare, l’art. 5 d.lgs. n. 8/2016, nell’integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente, ha stabilito che la recidiva nel biennio ricorre non solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio, non essendo sufficiente la mera contestazione dell’illecito.
Nel caso di specie, la Corte di merito aveva correttamente evidenziato che la precedente trasgressione della medesima disposizione, accertata in data 12/6/2021, fosse definitiva, in quanto non oblata né opposta. La Corte ha quindi escluso l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, conformemente all’orientamento secondo cui tale causa non si applica alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento, atteso che la condotta assume rilevanza penale proprio in caso di recidiva nel biennio.
Quanto ai profili concernenti la determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, richiamando il principio per cui nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure volte a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, qualora la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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