Intercettazioni in procedimento diverso utilizzabili per reati con arresto obbligatorio (Cass. pen. Sez. III n. 11594 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni telefoniche, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse sono state autorizzate non opera quando esse risultano indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 51 del 28.11.2019. Ne consegue che il divieto non si applica quando le captazioni siano utilizzate in un procedimento nel quale si procede per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, reato per il quale è obbligatorio l’arresto in flagranza. In tema di valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia, la motivazione utilitaristica e l’intento di conseguire vantaggi non costituiscono né indice di intrinseca attendibilità delle propalazioni né elemento che le esclude, dovendo il giudice fondare il giudizio sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni e sui rapporti con i chiamati in correità. È inammissibile per genericità il motivo che non si confronti in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per un episodio di cessione di stupefacenti, estinto per prescrizione, e ha ridotto la pena a undici anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, nella veste di partecipe dell’associazione finalizzata al narcotraffico.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento per assenza di connessione, la carenza di motivazione sull’attendibilità del collaboratore di giustizia e sui riscontri alla partecipazione associativa, la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, del citato d.P.R., l’esclusione dell’associazione armata e il severo trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il motivo di carattere processuale, ritenendolo manifestamente infondato. Il ricorrente aveva dedotto l’inutilizzabilità delle conversazioni ai sensi dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., per mancata dimostrazione della connessione ex art. 12 cod. proc. pen., poiché le captazioni erano state autorizzate in un procedimento relativo a rapine ai danni di autotrasportatori.
La Corte ricostruisce la vicenda processuale: le intercettazioni erano state disposte per individuare l’autore delle rapine e, nel corso dell’ascolto, erano emersi elementi che avevano condotto all’individuazione di un’associazione dedita al narcotraffico operante in Trani, facente capo ad altro soggetto, che si riforniva stabilmente da una diversa organizzazione nella quale operava il ricorrente.
Richiamando le Sezioni Unite n. 51 del 28.11.2019, la Corte afferma che il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. non opera quando i risultati delle captazioni sono indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Poiché nel procedimento in esame si procede per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, reato per il quale l’arresto in flagranza è obbligatorio, il divieto non trova applicazione.
Quanto alla valutazione dell’attendibilità del collaboratore di giustizia, il motivo è dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ricorda che la motivazione utilitaristica non fonda né esclude l’attendibilità delle propalazioni, dovendosi valutare le ragioni della collaborazione, i rapporti con i chiamati in correità e la precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni, secondo i principi di Sez. I n. 5438 del 07.11.2019 e Sez. VI n. 46483 del 30.10.2013.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva argomentato il pieno riscontro delle dichiarazioni del collaboratore nelle conversazioni ambientali relative all’episodio del 17.12.2014, in un contesto nel quale la sussistenza dell’associazione e la partecipazione con ruolo apicale del coimputato erano già accertate con sentenza irrevocabile. Parimenti generiche sono ritenute le censure sull’associazione armata, sulla mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, e sulla carenza di motivazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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