Inammissibile il ricorso reiterativo su spaccio, ricettazione e pena (Cass. pen. Sez. VII n. 31225 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi. La prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da qualunque dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza secondo un procedimento logico-deduttivo fondato su massime di esperienza, restando la valutazione sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. L’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta consente di ritenere raggiunta la prova dell’elemento soggettivo della ricettazione. Il giudizio sulla entità della pena, se motivato in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, si sottrae al sindacato di legittimità, e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere giustificato dall’assenza di elementi positivi o dai soli precedenti penali. Non sussiste incompatibilità tra recidiva e continuazione, essendo la seconda fondata su una mera fictio iuris ai fini del temperamento del trattamento sanzionatorio.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per i delitti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente e di ricettazione. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 31.03.2025, ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; erronea configurazione della ricettazione, con particolare riguardo all’elemento soggettivo; eccessività del trattamento sanzionatorio. La questione giunge dinanzi alla Corte di legittimità per il vaglio di ammissibilità dei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il primo motivo non è formulato in termini consentiti in sede di legittimità. La doglianza è meramente reiterativa di profili già prospettati con l’atto di appello e compiutamente vagliati dalla Corte territoriale con congrue argomentazioni, con riguardo al materiale da confezionamento, al denaro contante, ai bilancini di precisione e alla suddivisione in dosi. Si tratta di censure non specifiche ma solo apparenti, volte a prospettare un diverso significato dei dati probatori.

Il motivo è altresì manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, quando non emergano elementi indicativi dell’immediatezza del consumo, la valutazione sulla destinazione della droga va effettuata dal giudice di merito considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive, con parametri sindacabili solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11.01.2018, Gjoka). La prova della destinazione allo spaccio può desumersi da qualunque dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza secondo un procedimento logico-deduttivo fondato su massime esperienziali (Sez. 3, n. 24651 del 22.02.2023, Guddemi; Sez. 4, n. 36755 del 04.06.2004, Vidonis).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché non connotato dai requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., fondandosi su profili reiterativi rispetto a quelli dedotti in appello e puntualmente disattesi. La Corte territoriale ha spiegato come il contesto del rinvenimento delle cose fosse incompatibile con l’idea di un possesso in buona fede, sottolineando la totale mancanza di spiegazioni sull’origine lecita. Il motivo è inoltre manifestamente infondato, poiché in caso di omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, valutato ogni elemento anche indiretto, la prova dell’elemento soggettivo della ricettazione si può ritenere raggiunta (Sez. 2, n. 53017 del 22.11.2016, Alotta; Sez. U, n. 35535 del 12.07.2007, Ruggiero; Sez. 3, n. 43085 del 05.07.2019, De Lisi).

Quanto al terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, la Corte osserva che il giudizio sulla pena è congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, non essendovi margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dall’assenza di elementi positivi o valorizzando i soli precedenti penali (Sez. 3, n. 24128 del 18.03.2021, De Crescenzo; Sez. 1, n. 39566 del 16.02.2017, Starace; Sez. 3, n. 34947 del 03.11.2020, S.; Sez. 6, n. 57565 del 15.11.2018, Giallombardo). Infine, non sussiste incompatibilità tra recidiva e continuazione, essendo la seconda fondata su una mera fictio iuris ai fini del temperamento del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 54182 del 12.09.2018, Pettenon). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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