Appello inammissibile per motivi generici non confrontati con la sentenza assolutoria (Cass. pen. Sez. 6 n. 11115 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., quando non enunci e non argomenti espressamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Il giudice di appello che riformi una sentenza assolutoria di primo grado è tenuto a redigere una motivazione rinforzata, che si confronti specificamente con gli argomenti della pronuncia riformata e abbia una forza persuasiva superiore. In tema di chiamata in correità, il giudice deve valutare la credibilità soggettiva del dichiarante, l’attendibilità intrinseca del suo racconto e la sussistenza di riscontri esterni, con il limite della cosiddetta “circolarità” probatoria.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, aveva riformato le posizioni processuali di numerosi imputati, coinvolti in un procedimento per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. In particolare, aveva ribaltato le pronunce assolutorie di primo grado per alcuni imputati, condannandoli per il reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, e aveva riqualificato le condotte di altri.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tredici imputati, deducendo plurimi motivi, tra cui la violazione di legge in relazione all’ammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero, vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in correità e alla sussistenza del vincolo associativo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati i ricorsi, ha accolto le impugnazioni proposte da diversi imputati, annullando la sentenza impugnata con o senza rinvio. Con riferimento alla posizione di un imputato, ha annullato senza rinvio la sentenza, rilevando che l’appello del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione era inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Il pubblico ministero, infatti, non aveva indicato specificamente le ragioni per cui la valutazione compiuta dal giudice di primo grado fosse viziata, limitandosi a richiamare il provvedimento cautelare.

La Corte ha poi esaminato i ricorsi di altri due imputati, ritenendo fondate le censure relative alla valutazione delle chiamate in correità. Ha evidenziato che la Corte territoriale aveva omesso di confrontarsi con le plurime eccezioni difensive, che avevano evidenziato contraddizioni nel racconto dei dichiaranti su aspetti essenziali, come l’individuazione del capo dell’associazione o il ruolo del chiamato. Ha inoltre rilevato la mancata considerazione di elementi di riscontro che avrebbero potuto inficiare la credibilità dei chiamanti, nonché il travisamento di alcune risultanze probatorie.

La Corte ha, altresì, accolto il ricorso di un imputato, condannato per un reato fine, rilevando che la Corte di appello aveva erroneamente applicato i principi in materia di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., non avendo valutato la sopravvenienza di una prova dichiarativa decisiva. Ha, infine, accolto i ricorsi di altri imputati, censurando la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado.

La Corte ha, invece, dichiarato inammissibili i ricorsi di altri imputati, le cui censure erano volte a ottenere una non consentita rivalutazione del merito, in particolare in ordine al trattamento sanzionatorio e al giudizio di comparazione tra circostanze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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