Inammissibile rinvio pregiudiziale che chiede alla Cassazione interpretare la contestazione (Cass. pen. Sez. VI n. 31230 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio pregiudiziale sulla competenza territoriale, disciplinato dall’art. 24-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo se il giudice rimettente motiva compiutamente la propria determinazione e indica gli elementi concreti che rilevano ai fini della competenza. Non può invece essere utilizzato per devolvere alla Corte di cassazione questioni che implicano una ricostruzione di fatti, anche processuali, o l’interpretazione della contestazione. La competenza per territorio, nei reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione così come formulata dal pubblico ministero, salvo che essa contenga errori rilevanti, macroscopici e immediatamente percepibili. Il riferimento alla contestazione non può quindi legittimare il rinvio quando i fatti descritti nell’imputazione diano adito a divergenti interpretazioni o a ulteriori valutazioni in fatto. È pertanto inammissibile il rinvio che chieda alla Suprema Corte un sindacato anticipatorio sull’inquadramento dell’imputazione.
Il Fatto
Nel corso dell’udienza preliminare davanti al Tribunale di Agrigento, il G.u.p. ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. di una questione di competenza per territorio. Gli imputati, dirigenti centrali e locali di un ente per l’aviazione civile, erano chiamati a rispondere in concorso di tentata concussione, con plurime condotte tenute tra il 2018 e il 2021, oltre che di violazione del segreto di ufficio.
La difesa aveva contestato la competenza, sostenendo che il reato dovesse ritenersi unico e che rilevasse l’ultimo atto, compiuto a Roma, o in subordine la prima condotta, riferibile a Palermo. Il giudice ha ritenuto non manifestamente infondate le eccezioni e ha rimesso la questione alla Cassazione, prospettando la possibile conferma della competenza di Agrigento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce anzitutto la funzione dell’istituto. Il rinvio pregiudiziale mira ad assicurare che il tema della competenza sia definito in modo rapido e ab origine, evitando che il processo resti in una condizione di precarietà. Ma il giudice rimettente è tenuto, a pena di inammissibilità, a motivare la propria determinazione e a indicare tutti gli elementi concreti che rilevano per l’individuazione della competenza.
Non possono essere devolute alla Cassazione questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione. Il giudice deve analizzare preventivamente le deduzioni delle parti e illustrare il percorso interpretativo seguito, spiegando perché la questione non possa essere risolta con gli ordinari strumenti processuali. Numerosi precedenti sono richiamati a sostegno: Sez. 4 n. 46181 del 25/10/2023, Sez. 3 n. 44932 del 27/09/2023 e Sez. 1 n. 20612 del 12/04/2023.
Nel caso in esame, osserva la Corte, lo stesso provvedimento di rinvio ne disvela l’inammissibilità. L’intero ragionamento muove dall’interpretazione della contestazione, alla quale sono strettamente correlate le eccezioni difensive. È decisivo stabilire se sia configurabile un unico reato di tentata concussione o più condotte in continuazione, perché da tale soluzione dipende l’applicazione dei diversi canoni degli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen..
La contestazione, però, deve essere assunta quale parametro di riferimento, secondo la specifica determinazione del pubblico ministero. Solo errori rilevanti, macroscopici e immediatamente percepibili consentono di prescinderne, come affermato da Sez. 3 n. 28491 del 20/06/2024. Il semplice fatto che i fatti descritti nell’imputazione diano adito a divergenti interpretazioni non può legittimare il rinvio, come chiarito da Sez. 5 n. 15175 del 11/03/2025. L’inquadramento della contestazione è rimesso al giudice, che può chiedere chiarimenti al pubblico ministero senza che ciò si traduca in un giudizio anticipatorio. Anche i temi ulteriori, come il momento della ricezione del messaggio costrittivo o la collocazione del server, presuppongono il corretto inquadramento della contestazione e restano assorbiti. Il rinvio è dunque dichiarato inammissibile con ordinanza ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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