Rito abbreviato e continuazione: obbligo di motivare aumento e riduzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 2914 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al “quantum”. L’assenza di tale precisazione rende il calcolo della pena complessiva illegittimo e impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Con ordinanza del 30 luglio 2025, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati accertati con due gruppi di sentenze, tutti emessi dal medesimo Tribunale per plurime fattispecie di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I reati venivano separatamente unificati in base all’epoca di commissione delle violazioni risalenti, rispettivamente, al 2023 e al 2019.
Il giudice dell’esecuzione determinava la pena finale per ciascun gruppo, applicando la riduzione per il rito abbreviato solo alla pena del reato più grave, ma senza alcuna precisazione circa l’operatività della riduzione sugli aumenti per i reati satellite. La ricorrente, per mezzo del proprio difensore, eccepiva la violazione di legge, deducendo che tutti i reati unificati erano stati giudicati con le forme del giudizio abbreviato e che la riduzione premiale avrebbe dovuto estendersi anche agli aumenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Il giudice dell’esecuzione aveva puntualmente motivato sul riconoscimento del vincolo e sui criteri di determinazione della pena finale, ma non aveva precisato se gli aumenti a titolo di continuazione fossero stati operati al netto o al lordo della riduzione per il rito abbreviato.
La Corte ha richiamato il principio di diritto pacifico, secondo cui l’aumento di pena per il reato satellite giudicato con rito abbreviato è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen. Il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di motivazione sul quantum.
La Cassazione ha precisato che l’operazione di riduzione avrebbe dovuto chiaramente risultare dal percorso motivazionale seguito dal giudice dell’esecuzione. In assenza di tale specificazione, l’esame dell’istanza deve essere nuovamente devoluto alla cognizione del Tribunale di Roma, affinché precisi, previa verifica dell’eventuale già praticata riduzione, il calcolo della pena complessiva. A sostegno, la Corte ha citato i precedenti Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010 e Sez. 5, n. 11874 del 06/10/2000.
La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata relativamente al calcolo della pena complessiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma, da individuarsi tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013.
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Nota della Redazione
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