Costringere l’imprenditore ad assumere un inidoneo integra estorsione (Cass. pen. Sez. II n. 31302 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di chi, mediante violenza o minaccia, costringa un imprenditore ad assumere un lavoratore privo dei requisiti professionali richiesti. Nel delitto di estorsione c.d. contrattuale l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo ritenuto più opportuno. L’assunzione non necessaria e imposta con l’intimidazione determina un profitto ingiusto per l’assunto e un danno per la vittima, costretta a versare la retribuzione. Non muta tale qualificazione l’orientamento minoritario invocato dal ricorrente, ove risulti che l’assunzione avrebbe comunque comportato un danno economico per l’imprenditore.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei suoi confronti per il delitto di tentata estorsione di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., riformando la sentenza di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio. Con unico motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che la condotta finalizzata a costringere un imprenditore ad assumere un lavoratore non integrerebbe un atto estorsivo, poiché la pretesa di un’assunzione non produrrebbe né ingiusto profitto né danno ingiusto, svolgendo il lavoratore una prestazione a fronte di retribuzione. A sostegno richiama un orientamento di legittimità che ravvisa la violenza privata nella minaccia avente ad oggetto la richiesta di riassunzione.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Le sentenze di merito hanno adeguatamente ricostruito come il ricorrente abbia avanzato ripetute richieste alla persona offesa di essere assunto a tempo indeterminato, presentandosi in compagnia dei coimputati e rinnovando la richiesta con minaccia di rompergli la testa, facendo riferimento alla disponibilità di un’arma e tentando di aggredirlo fisicamente.
Su tale ricostruzione, non contestata nel giudizio di merito, la Corte territoriale ha riconosciuto l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno richiesto dall’art. 629 cod. pen., implicito nel fatto stesso di aver tentato di costringere la vittima all’assunzione in violazione della propria autonomia negoziale, impedendole di perseguire i propri interessi economici nel modo ritenuto più confacente. Il principio è coerente con quello pacifico in tema di estorsione contrattuale, secondo cui l’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale (Sez. II n. 12434 del 19.02.2020, Rv. 278998).
La Corte richiama quindi i principi ormai pacifici che, in caso analogo, hanno portato a riconoscere il reato di estorsione — e non di violenza privata — nella condotta di chi costringa, con violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare un’assunzione non necessaria, essendo ingiusto, perché connesso all’azione intimidatoria, il profitto per la persona indebitamente assunta e sussistendo il danno per la vittima, costretta a versare la retribuzione (Sez. I n. 5639 del 03.11.2005, Rv. 233837; Sez. V n. 8639 del 20.01.2016, Rv. 266079; Sez. VI n. 48461 del 28.11.2013, Rv. 258168).
Nemmeno l’orientamento minoritario invocato dal ricorrente (Sez. II n. 27556 del 17.05.2019, Rv. 276118) varrebbe a qualificare il fatto come mero tentativo di violenza privata. La sentenza impugnata ha evidenziato, infatti, che il ricorrente, non essendo munito della patente C o E, non possedeva i requisiti necessari per essere assunto, sicché la sua assunzione avrebbe comportato un innegabile danno economico per la persona offesa, costretta ad assumere e retribuire persona inidonea allo svolgimento dell’attività lavorativa.
La declaratoria di inammissibilità totale comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, apparendo evidente che la proposizione del ricorso abbia determinato la causa di inammissibilità per colpa e tenuto conto della sua entità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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