Concorso del terzo nell’esercizio arbitrario e distinzione dall’estorsione (Cass. pen. Sez. II n. 31299 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano in relazione all’elemento psicologico, da accertare secondo le ordinarie regole probatorie. Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario è configurabile solo quando costui offra un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. Ove invece l’intervento del terzo sia rivolto a riaffermare il prestigio criminale degli intervenuti, il fatto integra il tentativo di estorsione, essendo irrilevante l’eventuale assenza di un interesse patrimoniale personale dell’agente.

Il Fatto

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia, che li aveva ritenuti responsabili dei delitti di tentata estorsione aggravata e di lesioni aggravate. La vicenda trae origine da un preteso credito vantato da un coimputato nei confronti di un imprenditore, con un primo incontro mattutino cui gli odierni ricorrenti non parteciparono e un secondo incontro pomeridiano al quale essi presero parte insieme ad altri soggetti.

I ricorrenti hanno censurato la mancata riqualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, valorizzando la pronuncia di non doversi procedere emessa dal G.u.p. nei confronti di altri coimputati per la medesima imputazione, qualificata ai sensi dell’art. 393 cod. pen. per mancanza di querela. Hanno inoltre contestato il riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite e il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, rilevando che i motivi si discostano dai parametri dell’art. 606 cod. proc. pen. anche quando non attengono esclusivamente al merito.

Quanto alla qualificazione giuridica, il Collegio ha escluso alcuna inconciliabilità logica tra la sentenza impugnata e la pronuncia irrevocabile del G.u.p., non vincolante nel giudizio ordinario per la diversità della piattaforma probatoria e delle posizioni soggettive. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020, secondo cui i due reati si distinguono per l’elemento psicologico, e ha ribadito che il concorso del terzo nell’esercizio arbitrario è configurabile solo se costui si limiti a sostenere la pretesa del creditore, senza perseguire finalità ulteriori.

Nel caso concreto, la ricostruzione dei giudici di merito ha portato a ritenere che l’intervento dei ricorrenti non fosse finalizzato, o non esclusivamente finalizzato, a sostenere la pretesa del presunto creditore — peraltro nemmeno presente — ma fosse rivolto a riaffermare il prestigio criminale degli intervenuti. La Corte ha valorizzato l’assenza di riferimenti alla pretesa creditoria e l’uso dell’espressione “ci devono dare quello che ci devono”, con l’impiego del plurale, sintomatica di un interesse personale al pagamento.

Il Collegio ha precisato che la destinazione della somma non è determinante e che perfino l’eventuale assenza di un interesse patrimoniale personale non basterebbe a qualificare i fatti ai sensi dell’art. 393 cod. pen., essendo sufficiente il solo obiettivo di riaffermare il prestigio criminale per integrare la finalità ulteriore rispetto alla pretesa creditoria.

Quanto all’aggravante delle più persone riunite, la Corte ha richiamato Sez. VI n. 50064 del 16.09.2015, che richiede solo la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia. Ha infine escluso che il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti, materia propria del giudice di merito, fosse censurabile per arbitrio o illogicità, nonché disposto la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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