Notifica al difensore nulla se l’imputato ha eletto domicilio (Cass. pen. Sez. II n. 31300 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale sulla precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata. Conseguentemente, la notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore, anziché nel domicilio validamente dichiarato ed eletto, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere dedotta, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall’art. 182 cod. proc. pen. La questione di legittimità della notifica non è neutralizzata dalla mancata revoca formale della precedente elezione, poiché la successiva dichiarazione di domicilio la sostituisce di diritto. Resta invece assorbito ogni ulteriore motivo articolato sul merito della responsabilità.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado per il delitto di truffa e la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con il primo motivo ha dedotto la nullità del giudizio di appello per vizio di notifica dell’atto di citazione: l’atto era stato notificato al difensore di fiducia, in proprio e per l’imputata, benché quest’ultima avesse eletto domicilio presso la propria residenza nell’atto di conferimento della procura speciale ad impugnare, allegato all’atto di appello. Il secondo motivo verteva sulla responsabilità e sulla motivazione; il terzo sull’omessa declaratoria di prescrizione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il primo motivo e lo ritiene fondato. Dagli atti di appello e dalla nomina del difensore con procura speciale risulta che la ricorrente aveva dichiarato ed eletto domicilio presso la propria abitazione. Il decreto di citazione dinanzi alla Corte di appello indicava invece un diverso domicilio e veniva notificato al difensore anziché nel domicilio eletto. La difesa aveva invano segnalato il vizio nelle note di trattazione scritta.

Il Collegio richiama il principio per cui, in tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata (Sez. U n. 41280 del 17/10/2006). Ne deriva che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello in luogo diverso dal domicilio validamente dichiarato ed eletto integra una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Tale nullità è stata tempestivamente dedotta dalla difesa entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., come confermato dai precedenti citati (Sez. V n. 27546 del 03/04/2023; Sez. VI n. 42755 del 24/09/2014). Il vizio della vocatio in ius si riflette sull’intero giudizio di secondo grado.

Il secondo motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo. Quanto al terzo, la Corte lo valuta manifestamente infondato: la difesa prospettava l’estinzione per prescrizione del reato consumatosi con la ricezione dell’accredito, senza considerare il riconoscimento della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, seconda parte, cod. pen., con il conseguente termine massimo decennale per il disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. La sentenza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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