Opposizione all’archiviazione al P.M. e abnormità del provvedimento (Cass. pen. Sez. II n. 31311 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la presentazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presso la segreteria del pubblico ministero che ha notificato la richiesta stessa, oltre che presso la cancelleria del GIP, e alla persona offesa non possono essere addebitati i ritardi di trasmissione dovuti a inefficienze dell’ufficio. Anche l’opposizione pervenuta ad un ufficio incompetente deve essere esaminata dal GIP, se acquisita al fascicolo prima dell’emissione del decreto. È affetto da abnormità funzionale, e va annullato senza rinvio, il provvedimento che dichiari inammissibile il reclamo considerando tamquam non esset un atto di opposizione legittimamente presente nel fascicolo, così determinando la stasi del processo.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza aveva disposto de plano l’archiviazione di un procedimento, nonostante l’opposizione della persona offesa. Questa aveva già ottenuto, per due volte, il rigetto delle richieste di archiviazione con disposizione di nuove indagini, rimaste di fatto ineseguite.

Investito del reclamo ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale lo dichiarava inammissibile, ritenendo non rituale l’opposizione perché inviata via PEC all’ufficio del pubblico ministero e non anche alla cancelleria del GIP. La persona offesa ricorre per cassazione deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e l’abnormità del provvedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola secondo cui l’art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, consente il reclamo avverso il provvedimento di archiviazione, ma esclude il ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo, ammesso solo per dedurne l’abnormità e non per i vizi dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 13457 del 2021; Sez. 6, n. 12244 del 2019).

Nel merito, la Corte richiama l’art. 126 disp. att. cod. proc. pen., che impone al P.M. di trasmettere gli atti al GIP dopo la presentazione dell’opposizione o la scadenza del termine dei dieci giorni ex art. 408, comma terzo, cod. proc. pen.. A questa alternativa corrisponde la duplice possibilità, per la persona offesa, di depositare l’opposizione presso la cancelleria del GIP o presso l’ufficio del P.M., senza che possano addebitarsi all’interessato i ritardi di trasmissione dovuti a inefficienze dell’ufficio (Sez. 5, n. 42791 del 2016).

La Corte aggiunge che, anche ove l’opposizione fosse stata presentata ad un ufficio incompetente, essa andava comunque esaminata dal GIP, essendo pervenuta prima dell’emissione del decreto (Sez. 5, n. 32170 del 2016). Il Tribunale aveva invece considerato l’atto tamquam non esset, ignorando anche la precedente ordinanza con cui erano state disposte nuove indagini.

Ricostruito l’istituto, la Corte distingue i due profili dell’abnormità: quello strutturale, quando l’atto è avulso dal sistema processuale, e quello funzionale, quando, pur non estraneo al sistema, determina la stasi del processo (Sez. U. n. 26/2000; Sez. U. n. 17/1998; Sez. U. n. 25957 del 2009). Il provvedimento impugnato non è strutturalmente abnorme, ma lo è sul piano funzionale, essendosi esplicato al di fuori delle ipotesi consentite, oltre ogni ragionevole limite.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per una nuova valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *