Ricorso in Cassazione sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 31313 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione è inammissibile. L’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, non individua i soggetti legittimati a proporre impugnazione, ma disciplina le modalità di esercizio del diritto, riservandolo ai soli difensori iscritti nell’albo speciale in ragione del livello tecnico richiesto per la redazione del ricorso. La declaratoria di inammissibilità totale comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, quando la causa di inammissibilità sia riconducibile a colpa.

Il Fatto

Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere, disposta in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 e 628 cod. pen. Il ricorso si articolava in tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per mancato esame della documentazione sulla disponibilità di un domicilio; illogicità della motivazione sull’individuazione degli indagati effettuata dalle persone offese mediante individuazione fotografica; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’utilizzabilità delle dichiarazioni di una teste.

La Motivazione della Corte

La Corte non esamina i motivi nel merito. Rileva in via assorbente un vizio attinente alla stessa proposizione dell’impugnazione: il ricorso risulta sottoscritto da un difensore che non è iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione. Questo dato, di per sé, preclude la delibazione del contenuto dei motivi.

Il Collegio richiama l’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017. La norma stabilisce che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Il vizio di sottoscrizione non è dunque sanabile né irrilevante: incide sulla validità dell’atto introduttivo.

La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 8914 del 21/12/2017, che ha affermato la portata generale della disposizione. Secondo tale indirizzo, la norma non seleziona i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma disciplina le modalità di esercizio del diritto di impugnazione. La riserva di sottoscrizione all’albo speciale si giustifica in ragione del livello tecnico richiesto per la redazione del ricorso di legittimità, che impone una particolare qualificazione professionale.

Conseguentemente, il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile. La declaratoria di inammissibilità totale comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte applica inoltre la sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo evidente che la proposizione del ricorso abbia determinato la causa di inammissibilità per colpa, in coerenza con i principi espressi dalla Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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