Riparazione per ingiusta detenzione: la colpa grave che osta all’indennizzo (Cass. pen. Sez. 4 n. 7299 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se la condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. La colpa grave di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie, non necessita di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, essendo sufficiente che esse, in forza di una valutazione ex ante, abbiano causato o concorso a causare l’ordinanza cautelare. Il giudizio sulla prevedibilità va formulato con criterio ex ante e in una dimensione oggettiva, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit e della comune esperienza, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo a un intervento coercitivo dell’Autorità.
Il Fatto
Il ricorrente, in relazione al periodo di ingiusta detenzione patito in regime di custodia cautelare e poi di arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip in relazione ai reati di cui agli artt. 648-bis e 512-bis cod. pen., proponeva istanza di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. Il giudice della riparazione rigettava l’istanza, fondando il diniego sul contenuto dei verbali di interrogatorio e su una serie di elementi concretanti una “opaca gestione economica e finanziaria” delle operazioni commerciali intraprese, ritenendo sussistente una condotta ostativa dell’interessato. Avverso tale ordinanza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione degli elementi a fondamento della domanda e la motivazione assente o apodittica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, ribadendo che la colpa che vale a escludere il diritto all’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica con l’intervento dell’Autorità, una misura custodiale. Il concetto di colpa ostativa si identifica nella condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, può aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ravvisato la condizione ostativa nell’opaca gestione economica e finanziaria delle operazioni commerciali intraprese, nonché nel contenuto delle dichiarazioni rese nei vari interrogatori. Gli elementi individuati sono stati valutati alla luce dell’ipotesi accusatoria secondo cui il ricorrente, quale presidente del consiglio di amministrazione della società proprietaria di una sala slot, svolgendo il ruolo di prestanome, aveva accettato di intestarsi beni e accreditamenti di somme di denaro di dubbia provenienza.
L’ordinanza impugnata ha posto in rilievo una serie di elementi fattuali convergenti, quali la gestione di attività commerciali con l’interposizione di prestanomi, l’accettazione di un modus operandi finanziato con denaro di provenienza incerta, la tolleranza di cattive frequentazioni, la conoscenza di soggetti gravati da misure interdittive antimafia e la prassi di recuperare le schedine vincenti pagando ai vincitori in nero. La Corte ha precisato che tali elementi, pur non assurgendo ad illeciti penali, sono stati idonei, valutati ex ante nell’ottica del giudice della cautela, ad ingenerare nell’autorità giudiziaria procedente la rappresentazione della configurabilità dei reati contestati, esplicando efficacia sinergica nell’adozione della misura cautelare.
In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sussistenza della condotta ostativa e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha invece escluso la liquidazione delle spese in favore del Ministero resistente, la cui memoria si limitava a riportare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con i motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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