Omesso avviso del rinvio per impedimento e pericolo concreto nei trasporti (Cass. pen. Sez. 1 n. 19309 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato, l’omessa notifica a quest’ultimo dell’avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che all’imputato sia stata ritualmente notificata la citazione a giudizio. La condotta di chi manomette la passerella di una carrozza e chiude i rubinetti di conduzione dell’aria compressa che alimenta l’apparato frenante integra il delitto di attentato alla sicurezza dei trasporti, trattandosi di reato di pericolo concreto la cui sussistenza è comprovata dalle anomalie di funzionamento rilevate e dalla necessità di apprestare vigilanza per evitare infortuni.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e resistenza a pubblico ufficiale, unificati dalla continuazione. A bordo di un convoglio ferroviario, era stato individuato dal capotreno come soggetto già fermato per furti su altri treni e aveva tentato la fuga, manomettendo la passerella tra due carrozze e sollevando le pedane. Nel corso dell’inseguimento, aveva estratto un martelletto frangivetro e lo aveva lanciato contro il capotreno. Il convoglio era stato fermato dal macchinista a causa di un’anomalia del sistema frenante, riconducibile alla manomissione di due valvole dell’impianto pneumatico. La Corte d’appello aveva confermato la condanna, rigettando le eccezioni difensive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, ritenendoli infondati o inammissibili. Quanto al primo motivo, relativo all’omesso avviso all’imputato del rinvio dell’udienza, la Corte ha precisato che l’art. 420-ter cod. proc. pen. impone la comunicazione del rinvio solo quando l’imputato, dopo avere avuto conoscenza legale della data dell’udienza, abbia allegato la prova dell’impedimento prima dell’accertamento della costituzione delle parti. Nel caso di specie, l’assenza era già stata legittimamente dichiarata e il difensore rappresentava l’imputato, ricevendo gli avvisi contenuti nell’ordinanza letta in udienza. La nullità, qualificata come a regime intermedio, era sanabile e l’eccezione avrebbe dovuto essere formulata all’udienza in cui l’ordinanza era stata letta, senza che la chiusura del verbale potesse esserne impedimento.
Con riferimento al reato di cui all’art. 432, comma 1, cod. pen., la Corte ha escluso la violazione di legge e il vizio di motivazione. I giudici di merito avevano accertato che la manomissione della passerella aveva creato un pericolo concreto già per il capotreno, costretto a transitare con difficoltà, e che la sussistenza del pericolo era comprovata dalla necessità di una stabile vigilanza da parte di due addetti. Il pericolo relativo alla manomissione del sistema frenante era stato dedotto dall’anomalia di funzionamento rilevata dal macchinista. La Corte ha richiamato il precedente di Sez. 4 n. 45499 del 2008, che ravvisa il delitto nella condotta di chi chiude i rubinetti dell’aria compressa per facilitarsi la fuga, determinando una situazione gravemente pregiudizievole per la sicurezza del treno.
Il terzo motivo, concernente la mancata assunzione della perizia richiesta per verificare il pericolo di incendio, è stato dichiarato inammissibile. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del diniego di rinnovazione istruttoria non può svolgersi sulla concreta rilevanza dell’atto, ma deve esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato. Nel caso di specie, la perizia era stata stimata superflua alla luce della ricostruzione logica della sentenza impugnata, fondata sulla prospettiva di rischio ex ante doverosamente rilevabile dagli operatori del trasporto.
Infine, il quarto motivo, relativo alla resistenza a pubblico ufficiale, è stato ritenuto palesemente infondato. La minaccia e il lancio del martelletto erano avvenuti quando il capotreno aveva già constatato la manomissione della passerella, sicché l’imputato non era più un mero sospettato ma un soggetto da identificare per la condotta criminosa appena commessa. L’asserita illegittimità dell’azione del pubblico ufficiale era eccentrica rispetto alle risultanze processuali. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 432 c.p. – Attentati alla sicurezza dei trasporti
- Art. 180 c.p.p. – Regime delle altre nullità di ordine generale
- Art. 182 c.p.p. – Deducibilità delle nullità
- Art. 420-ter c.p.p. – Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore