Cassazione inammissibile se la difesa ripropone diversa ricostruzione fattuale (Cass. pen. Sez. 3 n. 14206 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, anche nel giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato. Tale controllo è circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. È pertanto inammissibile il ricorso che, in materia di associazione finalizzata al narcotraffico, si risolva nella prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale, frutto di una “minimale” lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è precluso in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01).
Il Fatto
Con ordinanza del 09/10/2025, il Tribunale di Caltanissetta ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere, emessa dal G.i.p. in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309/1990, contestati in concorso con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, poi escluse dal Tribunale del riesame.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta partecipazione al sodalizio criminale, al coinvolgimento nel reato-fine e vizio di motivazione circa il superamento della presunzione di adeguatezza della misura carceraria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.i.p. e del tribunale del riesame.
Quanto al primo motivo, riguardante l’intraneità dell’indagato al sodalizio, la Corte ha ritenuto le censure difensive prive di effettivo confronto con le argomentazioni svolte in sede applicativa della misura, alle quali il Tribunale si era ampiamente richiamato. Le doglianze, pur contestando la valenza indiziante delle conversazioni intercettate, non si confrontavano con il contenuto delle stesse, dalle quali emergeva un affidamento fiduciario valorizzato in chiave associativa in modo non illogico, considerato anche l’utilizzo di una pluralità di utenze, una delle quali “dedicata” alle comunicazioni con il cugino detenuto.
In relazione al concorso nel reato di cui al capo 18), la difesa aveva minimizzato la partecipazione dell’indagato alla conversazione con il detenuto, ma la Corte ha rilevato che la sua presenza e la sua risposta circa la reazione dell’interlocutore, cui erano stati offerti venti chili di hashish, non risultavano comprensibili se non nell’ottica accusatoria. Anche l’episodio di cui al capo 25) era stato valorizzato in modo tutt’altro che illogico, considerato l’incarico di consegnare sostanza stupefacente e schede telefoniche da recapitare in carcere.
Quanto all’elemento psicologico, la richiesta rivolta al cugino detenuto se “i ragazzi lo stavano pensando” è stata ritenuta dimostrativa della piena consapevolezza dell’indagato che le condotte in atto si inserivano in una dinamica di gruppo, conclusione indirettamente confermata da altre risultanze captative in cui il detenuto si lamentava della mancanza di adeguato supporto da parte dei sodali.
Infine, in ordine all’adeguatezza della misura, la Corte ha ritenuto le doglianze difensive non confrontate con il rilievo ostativo attribuito alla condotta in concreto tenuta dall’indagato, che comunicava stabilmente con il detenuto per delicate questioni di narcotraffico e si era reso disponibile a implementare le comunicazioni dal carcere. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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