Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 31369 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il motivo che, a pena di inammissibilità, non indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta si pone fuori dallo schema dell’art. 581 cod. proc. pen. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione. Il difetto di confronto con la decisione impugnata determina l’inammissibilità del ricorso per difetto della sua stessa funzione.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale, ha ridotto la pena inflitta all’imputato, previa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, in relazione a reati in materia di sostanze stupefacenti e di armi.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione per l’omesso riconoscimento della medesima attenuante in termini di prevalenza sulle aggravanti.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. La Corte rileva che il ricorrente non si confronta con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza già eccepita con l’atto di appello, nella quale erano state evidenziate le ragioni del riconoscimento dell’attenuante solo in termini di equivalenza.

Il motivo, anziché misurarsi con quella motivazione, reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne deriva che il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. Il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi dell’appello, motivatamente respinti, senza confronto critico e con generica lamentela di carenza o illogicità della motivazione, è pertanto inammissibile.

All’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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