Conoscenza del procedimento e termine per la rescissione del giudicato (Cass. pen. Sez. 4 n. 17 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rescissione del giudicato è un mezzo di impugnazione straordinario, totalmente ripristinatorio dei diritti processuali del condannato, che garantisce l’instaurazione del processo ab initio quando la mancata partecipazione non sia stata volontaria. In tema di successione di discipline nel tempo, in assenza di disposizioni transitorie, trovano applicazione i principi di cui all’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 150/2022, dovendosi fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato. La conoscenza del procedimento, che fa decorrere il termine per proporre il rimedio, pur non richiedendo una conoscenza compiuta della sentenza di condanna, esige l’acquisizione di dati estrinseci specifici, tali da consentire l’esercizio delle facoltà riconosciute dalla legge al condannato; non è sufficiente una cognizione del tutto generica della celebrazione di un processo non meglio identificato.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania aveva dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato presentata dalla ricorrente, reputandola tardiva. La Corte territoriale aveva ritenuto che la condannata fosse venuta a conoscenza del procedimento in data 24 gennaio 2025, allorquando le era stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare relativa ad altri fatti, recante la contestazione della recidiva.
Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, nonché la non valorizzabilità della mera contestazione della recidiva come elemento di conoscenza del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito la natura del rimedio, qualificandolo come strumento di impugnazione straordinaria, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 36848 del 2014.
Quanto alla disciplina applicabile ratione temporis, la Corte ha rilevato che il ricorrente non si era avveduto dell’espressa previsione di cui all’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 150/2022, secondo cui la previgente disciplina si applica anche quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, sia già stata pronunciata ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato. Nella specie, tale ordinanza era già stata emessa, sicché doveva trovare applicazione il testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen. nella versione introdotta dalla legge n. 103/2017, con la conseguenza che la tempestività dell’istanza andava valutata in relazione alla conoscenza del procedimento e non già alla conoscenza del provvedimento irrevocabile, come affermato dalle Sezioni Unite n. 11447 del 2025.
Con riferimento alla nozione di conoscenza del procedimento, la Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità, secondo cui non è necessaria la conoscenza compiuta degli atti del processo e della sentenza conclusiva, come affermato da Sez. 4 n. 4851 del 2023, Sez. 4 n. 36560 del 2021 e Sez. 1 n. 32267 del 2020.
Tuttavia, il Collegio ha precisato che il decorso del termine non può essere correlato ad una cognizione del tutto generica della celebrazione di un processo non meglio identificato. La conoscenza del procedimento deve concretizzarsi nell’acquisizione di un’informazione specifica in ordine ad un processo definito con sentenza irrevocabile su una precisa accusa. Nel caso di specie, la mera contestazione della recidiva, contenuta in un’ordinanza cautelare relativa ad altri fatti, non integrava tale requisito.
La Corte ha affermato il principio per cui la conoscenza del procedimento, pur non richiedendo una conoscenza approfondita della sentenza di condanna, esige l’acquisizione di dati estrinseci specifici, tali da consentire l’esercizio delle facoltà riconosciute dalla legge al condannato. Ha inoltre precisato che, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, resta ferma la possibilità di chiedere la restituzione nel termine, come stabilito da Sez. 4 Vezuli.
La Corte ha pertanto annullato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Catania, la quale dovrà attenersi ai principi indicati, verificando anche l’osservanza dell’obbligo di diligenza gravante sul richiedente, in conformità a Sez. 5 n. 17171 del 2024 e Sez. 2 n. 7485 del 2018.
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Nota della Redazione
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