Inammissibile il ricorso su attenuanti generiche e pena (Cass. pen. Sez. VII n. 31370 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sorretto da motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, integra un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. La determinazione del trattamento sanzionatorio in misura media o prossima al minimo edittale non richiede una motivazione specifica e dettagliata, riservata al giudice di merito la scelta implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen. Una motivazione analitica sui criteri di quantificazione si impone soltanto quando la pena sia irrogata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 aprile 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 15 ottobre 2020, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 2.333,33 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando al contempo l’eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflitto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. La Corte ha rilevato come la motivazione resa dal giudice di appello rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni del diniego del beneficio previsto dall’art. 62-bis cod. pen., esprimendo un percorso argomentativo privo di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in cassazione.
Sul trattamento sanzionatorio, il Collegio ha osservato come la decisione impugnata risulti sorretta da un conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto alla determinazione della pena. La Corte ha richiamato il principio secondo cui una specifica e dettagliata motivazione sui criteri seguiti dal giudice si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media.
Resta invece insindacabile, perché riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, come avvenuto nel caso di specie. A sostegno di tale conclusione il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia.
All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo la giurisprudenza costituzionale.
Nota della Redazione
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