Arresti domiciliari nel luogo di stoccaggio droga e capacità criminale (Cass. pen. Sez. VI n. 33514 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere non può fondarsi unicamente sulla circostanza che il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari coincida con l’immobile utilizzato per gli scopi dell’associazione, ove il giudice abbia già espresso una prognosi favorevole sul rispetto delle prescrizioni. L’individuazione del luogo di esecuzione della misura gradata assume rilievo solo se accompagnata da una valutazione negativa sulla capacità di autodisciplina del soggetto, poiché è innanzitutto la capacità criminale della persona cautelata che rileva, e non il luogo in cui la misura va eseguita. In sede di legittimità non sono coltivabili censure che, senza evidenziare contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, Sezione specializzata per il riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, oltre che per i reati fine contestati.
L’indagine si fondava su intercettazioni, anche su piattaforma criptata, su attività di polizia giudiziaria e sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia. Al ricorrente si contestava di avere messo a disposizione la propria abitazione, individuata come luogo di stoccaggio di ingenti quantitativi di cocaina e di somme di denaro per conto del sodalizio facente capo al fratello. Investita del ricorso, la Corte ne ha ritenuto la parziale fondatezza in punto di scelta della misura.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla gravità indiziaria sulla partecipazione associativa, è stato ritenuto sostanzialmente inammissibile. La Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della completezza e dell’assenza di vizi logici ictu oculi percepibili, richiamando le Sez. U n. 47289 del 24/09/2003, Petrella. Non sono ammissibili censure che, senza denunciare la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione, propongano una diversa ricostruzione dei fatti, come affermato dalle Sez. U n. 11 del 22/03/2000, Audino e dalla Sez. II n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti.
Nel caso concreto, la Corte ha osservato che il legame con il capo dell’associazione, per quanto suscettibile di letture alternative, non si esaurisce nel rapporto di consanguineità: i contatti con gli altri sodali, il trasferimento di ingenti carichi di stupefacenti e l’affidamento di somme di denaro correlati al traffico, uniti alla disponibilità offerta in modo tendenzialmente stabile, costituiscono elementi non affetti da palese illogicità come indice di un apporto consapevole agli scopi del sodalizio.
È invece fondato il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari. Il Tribunale aveva dapprima espresso un giudizio favorevole sull’affidabilità del ricorrente circa il rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari, valorizzando la rottura dei rapporti con il fratello, l’interruzione dei contatti con il contesto criminoso, l’attività lavorativa e lo stato di incensuratezza; era poi pervenuto alla conclusione opposta sul solo rilievo che la misura sarebbe stata eseguita nella stessa abitazione utilizzata per gli scopi del sodalizio.
La Corte ha escluso che tale conclusione sia sorretta da consequenzialità logica. Il luogo di esecuzione assume rilievo solo se collegato a una valutazione negativa sulla capacità di autodisciplina del soggetto, poiché è la capacità criminale della persona cautelata che rileva, e non l’immobile in cui la misura è eseguita. L’individuazione del luogo può avere significato quando il pericolo di reiterazione sia vincolato a una determinata area geografica, non quando si tratti di attività criminali agevolmente realizzabili in ambiti territoriali diversi e non legate a un luogo specifico, secondo il principio delle Sez. VI n. 53026 del 06/11/2017 e della Sez. III n. 5121 del 04/12/2013. Il solo luogo di esecuzione non può dunque essere criterio assorbente e decisivo per escludere l’adeguatezza della misura gradata.
La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, limitatamente alla valutazione della custodia in carcere quale unica misura adeguata al caso concreto, ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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