Concordato in appello, ricorso ammissibile solo su volontà e contenuto difforme (Cass. pen. Sez. VII n. 31365 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi di determinazione della pena non trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta. L’illegalità della pena costituisce l’unica ipotesi in cui la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso, purché non tardivo.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 26 febbraio 2025, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Asti del 4 luglio 2024, ha rideterminato sull’accordo delle parti la pena inflitta all’imputato per reati in materia di sostanze stupefacenti, fissandola in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo la mancanza di motivazione. La questione sottoposta al giudice di legittimità riguarda l’ammissibilità dell’impugnazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non consentito. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che il ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Restano invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 944 del 2019 e Sez. 2, n. 22002 del 2019.

Il giudice di legittimità sottolinea la diversa fisionomia del concordato in appello rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Nel primo caso l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto. Nel secondo l’accordo abbraccia anche i termini dell’accusa, da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche sulla qualificazione giuridica.

Ne consegue che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis cod. proc. pen., riguardando essenzialmente l’illegalità della pena. Questa costituisce l’unica ipotesi in cui la Corte deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso, sempreché non sia tardivo, come precisato da Sez. 6, n. 41254 del 2019.

La declaratoria di inammissibilità è pronunciata senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 4.000,00 avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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