Inammissibile il ricorso che reitera i motivi dell’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 31616 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, da realizzarsi mediante motivi che, a pena di inammissibilità, indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. Il difetto di critica argomentata, venendo meno in radice l’unica funzione dell’impugnazione, si traduce in causa di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 gennaio 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo due motivi: la carenza di motivazione sul riconoscimento della responsabilità penale e il vizio di motivazione sull’omessa concessione dei benefici di legge, segnatamente della sospensione condizionale della pena.

La questione approda in sede di legittimità perché il ricorrente, anziché misurarsi con la motivazione del giudice di appello, ripropone le censure già articolate nel gravame precedente.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva che i motivi di ricorso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, ne reiterano le medesime considerazioni critiche. Il giudice di secondo grado aveva già evidenziato le ragioni della configurazione della penale responsabilità e del mancato riconoscimento dei benefici di legge.

La Corte richiama la funzione tipica dell’impugnazione, che consiste nella critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale e indefettibile dell’atto di impugnazione è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità.

Il principio è confermato da un costante orientamento di legittimità, richiamato dalla Corte con riferimento, tra le altre, a Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01, a Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01, a Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01 e a Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base a Corte cost., sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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