Prescrizione rilevabile d’ufficio in Cassazione e statuizioni civili (Cass. pen. Sez. VI n. 1642 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo il provvedimento impugnato, è rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione, non richiedendo accertamenti in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità. Il rilievo è escluso solo quando tutti i motivi di ricorso siano inammissibili, anche per manifesta infondatezza, poiché in tal caso non si forma un valido rapporto di impugnazione. L’annullamento senza rinvio agli effetti penali non travolge le statuizioni civili: la presenza della parte civile impone al giudice di legittimità la verifica dei denunciati vizi della motivazione e, ove esistenti, l’annullamento con rinvio ai soli fini civili.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata nei primi due gradi per il delitto di calunnia, per aver accusato con querela una persona del delitto di appropriazione indebita in ordine a due autoveicoli venduti con atto simulato alla società di cui ella era amministratrice. La Corte di appello di Brescia aveva confermato la condanna e le statuizioni risarcitorie in favore della parte civile.
Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi, tra cui l’estraneità all’accordo simulatorio, vizi di motivazione sulla credibilità dei testimoni, la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nelle more del giudizio sopravveniva la prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la censura in rito, ritenendola manifestamente infondata. L’omessa rinnovazione dell’istruttoria in appello rileva solo se il mezzo di prova richiesto e non acquisito risulti decisivo, compromettendo la tenuta logica della motivazione. Il ricorso non spiega perché le testimonianze negate avrebbero avuto tale carattere.
Le prime tre doglianze, trattate congiuntamente, sono dichiarate infondate, quantunque non manifestamente tali. La sentenza impugnata individua due aspetti decisivi: il verbale di assemblea societaria, sottoscritto dalla ricorrente, e il fatto che l’accusante si fosse accollato i costi di gestione dei veicoli pur dopo la formale vendita.
Da tali elementi la Corte desume indici sintomatici della ratifica del patto simulato e della piena consapevolezza della reale proprietà altrui dei mezzi, quindi della non veridicità della situazione esposta in querela.
La Corte rileva poi che, nelle more dell’impugnazione, il reato si è estinto per prescrizione. Essendo istituto di diritto sostanziale, si applica la disciplina vigente al momento del fatto. Con pena edittale massima di sei anni, il termine è di sei anni, prorogato per successive interruzioni a sette anni e sei mesi dal 3 agosto 2016, cui si aggiungono 92 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.: il termine è spirato il 5 maggio 2024.
La prescrizione, al pari di ogni causa di proscioglimento immediato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., è rilevabile d’ufficio anche se non dedotta, salvo che tutti i motivi siano inammissibili (Sez. U. n. 8413 del 20/12/2007; Sez. U. n. 32 del 22/11/2000). Non ricorrendo tale evenienza, la sentenza è annullata senza rinvio agli effetti penali. Quanto alle statuizioni civili, la Corte richiama le osservazioni svolte e conferma il diritto della parte civile al risarcimento, rigettando il ricorso a tali fini.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.