Prescrizione e vizi di motivazione non rilevabili in Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 31670 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. La contraddittorietà o l’insufficienza della prova non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. L’imputato che intenda ottenere il proscioglimento nel merito da un reato dichiarato estinto per prescrizione dispone dello strumento della rinuncia alla prescrizione, facoltà della quale deve aver inteso avvalersi nei gradi di merito. L’aver ricoperto la carica apicale di una società non integra, di per sé, la prova dell’innocenza, trattandosi di contravvenzione per la cui sussistenza rileva anche la colpa.
Il Fatto
Il ricorrente è stato dichiarato non doversi procedere dal Tribunale per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, perché estinto per prescrizione, essendo contestata la gestione di rifiuti speciali pericolosi in mancanza delle prescritte autorizzazioni.
La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, confermando la decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., lamentando che l’unico elemento a suo carico sarebbe la assunzione della carica di legale rappresentante della società nel periodo di riferimento, senza ulteriori elementi di prova, e che sarebbe stato preferito il proscioglimento per estinzione del reato rispetto alla assoluzione piena nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009, secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.
Il principio è ribadito dalla giurisprudenza successiva, per la quale il controllo della motivazione non è consentito allorché sussista una causa estintiva del reato, sia quando questa sia sopraggiunta nelle more del giudizio di cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento impugnato (viene richiamata la Sez. V n. 588 del 04/10/2013).
La Corte aggiunge che la contraddittorietà o l’insufficienza della prova non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. L’imputato che voglia essere prosciolto nel merito dall’accusa di aver commesso un reato dichiarato estinto per prescrizione ha a disposizione lo strumento per ottenere il risultato sperato: rinunciare alla prescrizione. Nel caso di specie il ricorrente non ha mai inteso avvalersi di tale facoltà, avendo anzi affermato in appello di non voler rinunziare alla prescrizione.
Quanto all’asserita mancanza di prova della responsabilità personale, il Collegio osserva che il ricorrente non contesta la oggettiva sussistenza del reato. Così delimitato il perimetro della devoluzione, l’aver ricoperto la carica apicale nella società rende tutt’altro che evidente la prova dell’innocenza, avendo l’imputato, all’epoca, la piena gestione e il dominio della società attraverso la quale è stato commesso il reato a lui addebitato proprio per la qualità rivestita. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, aumentata oltre il massimo edittale in esercizio della facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
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