Inammissibile il ricorso contro il patteggiamento per motivi non tassativi (Cass. pen. Sez. VII n. 38742 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena non rientra in alcuna di tali ipotesi e determina l’inammissibilità del ricorso. Le disposizioni dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 continuano ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023, non essendo intervenuta alcuna abrogazione rilevante per le condotte anteriori a tale data.

Il Fatto

Con sentenza del 24 marzo 2025 il GIP del Tribunale di Foggia, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava al ricorrente la pena di un anno di reclusione per i delitti di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, commessi tra l’aprile e il novembre 2020. La pena era determinata partendo da una base di due anni, ridotta per la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta prevalente sulla contestata recidiva, aumentata per la continuazione e ulteriormente ridotta per la scelta del rito.

Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: la nullità per mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., sul presupposto dell’intervenuta abrogazione della norma incriminatrice, e la nullità per mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché articolato in motivi non consentiti o, comunque, manifestamente infondati. Il primo profilo è superato dal rilievo che, dopo l’intervento delle Sezioni Unite n. 49686 del 13 luglio 2023, non è più controverso che le disposizioni dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 continuino ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. I fatti di causa, collocati tra il 2020 e il novembre dello stesso anno, restano dunque coperti dalla norma incriminatrice.

Il secondo profilo è affrontato sul piano processuale. Il Collegio richiama l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che circoscrive il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento a quattro ipotesi tassative: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La norma si applica ai procedimenti nei quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata dopo il 3 agosto 2017, circostanza che ricorre nel caso esaminato.

Poiché la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena esula dalle ipotesi elencate dalla disposizione, il ricorso è inammissibile. Il Collegio rileva che la circostanza attenuante comune era già stata riconosciuta in termini di prevalenza sulla recidiva, ma tale rilievo resta assorbito dalla preclusione processuale.

Da ultimo, la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condanna il ricorrente alle spese del grado e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il Collegio esercita la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., in considerazione delle ragioni dell’inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *