Sequestro preventivo ricorso in cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 31669 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di un provvedimento impositivo di misura cautelare reale è ammesso, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge, restando esclusi i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Nella nozione di violazione di legge rientrano gli errores in iudicando e gli errores in procedendo, purché si tratti di vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di altro reato, il reato presupposto deve essere individuato quantomeno nella sua tipologia, non essendo necessaria la ricostruzione di tutti gli estremi storico-fattuali, potendo il giudice affermarne l’esistenza anche mediante prove logiche.
Il Fatto
Il Tribunale di Lodi, con ordinanza dell’8 maggio 2025, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di tre indagati avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale il 17 marzo 2025, in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., per aver trasferito, in concorso tra loro, denaro e oro provenienti da reati contro il patrimonio.
Avverso il provvedimento di riesame gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, eccependo la violazione di legge e il vizio di motivazione circa gli elementi indiziari posti a base del vincolo cautelare, deducendo in particolare l’assenza di elementi idonei a collegare i beni sequestrati alla commissione di reati contro il patrimonio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa generale secondo cui, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale è ammesso solo per violazione di legge e non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5 n. 35532 del 25.06.2010, conforme a Sez. U n. 5876 del 28.01.2004).
Nella nozione di violazione di legge la giurisprudenza più autorevole, condivisa dal Collegio, ricomprende sia gli errores in iudicando sia gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez. U n. 25932 del 29.05.2008).
Nel caso esaminato, il provvedimento impugnato ha dato atto di una serie di elementi idonei a supportare l’astratta configurabilità di un ipotizzato reato contro il patrimonio: la situazione patrimoniale ed economica degli indagati, privi di redditi e di proprietà mobiliari o immobiliari; l’ingente quantità di oro e di danaro sequestrati; le modalità di occultamento; documenti manoscritti con appunti di cifre e nomi. Tanto basta a escludere che si versi in un caso di motivazione apparente.
Sul piano sostanziale, la Corte conferma il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2 n. 6584 del 15.12.2021; Sez. 2 n. 16012 del 14.03.2023).
Quanto ai motivi aggiunti, la Corte rileva che l’inammissibilità dei ricorsi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di dedurre motivi aggiunti validamente scrutinabili (Sez. 3 n. 43917 del 14.10.2021). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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