Distrazione per trasferimenti infragruppo: necessaria prova del vantaggio compensativo (Cass. pen. Sez. 5 n. 9105 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la mera circostanza della collocazione della società fallita nell’ambito di un gruppo di imprese non esclude la penale rilevanza del fatto distrattivo, essendo necessaria la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi dell’operazione per la società stessa. Il dolo del delitto di bancarotta per distrazione è generico, essendo sufficiente la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse da quelle dell’impresa. Il trasferimento di somme a favore di società del gruppo, privo di giustificazione causale e non assistito da garanzie, integra l’elemento oggettivo della distrazione, senza che rilevi la mera possibilità per la curatela di agire in restituzione nei confronti della società beneficiaria.

Il Fatto

Il Tribunale di Udine aveva condannato l’imputata, amministratrice unica di una società a responsabilità limitata, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al fallimento della società dichiarato nel 2013. Le contestazioni concernevano il mancato versamento al curatore di somme rinvenute in cassa e una serie di prelevamenti e versamenti effettuati senza titolo giustificativo a favore di una società in nome collettivo, partecipata dall’imputata e dal coniuge.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 29 aprile 2025, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo l’imputata per le operazioni minori e rideterminando la pena. Avverso tale sentenza, l’imputata aveva proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione Penale ha rigettato il ricorso, esaminando distintamente i due motivi proposti. Quanto al primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 216 e 223 legge fall. e sul difetto di dolo di distrazione, la Corte ha ritenuto infondate le censure. Ha infatti osservato che la società fallita era un soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alla società beneficiaria dei versamenti e che tali elargizioni avevano diminuito la garanzia patrimoniale dei creditori della prima, essendo state effettuate per finanziare la seconda, in un’operazione estranea all’oggetto sociale.

La Corte ha precisato che la natura distrattiva dei pagamenti ingiustificati non è elisa dalla possibilità della curatela della società fallita di agire in restituzione nei confronti della società beneficiaria, atteso che, al momento della dichiarazione di fallimento, i creditori non avevano la disponibilità delle somme, fuoriuscite dal patrimonio senza giustificazione causale e senza garanzie di restituzione. Inoltre, la possibilità di agire in via recuperatoria non escludeva il danno, considerato anche il concorso degli altri creditori nelle procedure fallimentari aperte nei confronti della società beneficiaria.

Quanto alla dedotta esistenza di un microgruppo di imprese, i giudici di merito avevano escluso che fosse stata sufficientemente dimostrata e avevano comunque precisato che, anche a voler ritenere la sussistenza di un gruppo, la natura distrattiva delle operazioni non sarebbe venuta meno, non avendo esse arrecato alcun vantaggio compensativo a favore della società fallita. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio di legittimità secondo cui la collocazione della società all’interno di un gruppo non esclude la rilevanza penale del fatto, essendo necessaria la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, idoneo a compensare gli effetti negativi dell’operazione (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 25451901).

Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. per il mancato confronto con il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio in ordine al dolo, è stato dichiarato inammissibile per la sua genericità. La Corte ha ricordato che tale canone di giudizio non può essere utilizzato quale parametro di violazione di legge, poiché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo al giudice di legittimità un’autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174). La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio ha ampi margini di operatività nel giudizio di merito, mentre in sede di legittimità rileva solo quando la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso e altri, Rv. 270108).

Nel caso di specie, la Corte di appello aveva comunque fornito ampia motivazione sull’elemento soggettivo, rilevando come l’imputata avesse scientemente destinato le somme al finanziamento della società in nome collettivo, consapevole della diminuzione patrimoniale della società a responsabilità limitata e della distinzione tra i due soggetti giuridici. Al rigetto del ricorso è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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