Esclusa l’unica aggravante va rideterminata la pena in favore dell’imputato (Cass. pen. Sez. VI n. 31756 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della pena, il giudice che escluda l’unica aggravante già bilanciata con le attenuanti generiche ritenute prevalenti deve rideterminare il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all’imputato, oppure illustrare le ragioni della sufficienza della riduzione non massima già operata. L’aggravante, pur subvalente, incide nel giudizio di bilanciamento ed è ragione dell’entità della diminuzione applicata. Il vizio di motivazione, su tale punto, è denunciabile in legittimità. Quanto alla clausola di specialità, l’estensione dell’estradizione concessa dallo Stato estero fa venir meno l’attualità del vizio derivante dalla violazione del principio, non più deducibile nel processo interno. Il vincolo della continuazione presuppone l’anticipata e unitaria ideazione dei reati, ricavabile da indici esteriori, e non la mera abitualità a delinquere.
Il Fatto
La vicenda riguarda due imputati condannati per associazione finalizzata al narcotraffico. In appello la Corte territoriale dichiarava estinti per prescrizione alcuni capi, escludeva l’aggravante della transnazionalità e confermava nel resto la condanna di uno dei ricorrenti, rideterminando la pena per la residua imputazione a carico dell’altra.
Investita dei ricorsi di entrambi, la Corte di cassazione analizza i motivi inerenti alla procedura estradizionale, alla valutazione delle intercettazioni e della chiamata in correità, al ruolo direttivo e organizzativo e, da ultimo, al trattamento sanzionatorio e alla continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene manifestamente infondata la censura sulla mancata dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale. Il provvedimento con cui l’autorità straniera ha accordato l’estensione dell’estradizione è stato acquisito; la clausola di specialità opera come condizione di procedibilità, ma l’estensione suppletiva fa venir meno l’attualità del vizio, non più contestabile nella sede interna.
Analogamente infondata è la doglianza sulla valenza delle intercettazioni. L’interpretazione del linguaggio captato è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile se non per manifesta illogicità; il contenuto di intercettazioni fra terzi può costituire fonte diretta di prova della colpevolezza, senza necessità di riscontri. La censura sull’attendibilità della collaboratrice risulta inammissibile, non essendo stata proposta con l’atto di appello.
Non sono consentiti i motivi sul ruolo associativo, perché sollecitano una rivalutazione delle risultanze: il ruolo di organizzatore è ancorato all’infungibilità della posizione autonoma del ricorrente e non si ravvisa contraddizione con l’esclusione dell’aggravante della transnazionalità, potendo sussistere fornitori spagnoli anche in difetto di un’associazione autonoma sul territorio estero.
Fondata è invece la censura sul trattamento sanzionatorio. Esclusa l’unica aggravante bilanciata con le attenuanti generiche — concesse con prevalenza e riduzione non massima — la Corte territoriale avrebbe dovuto rideterminare la pena in senso favorevole all’appellante oppure illustrare perché la riduzione già operata fosse sufficiente. La sentenza è pertanto annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello.
Il ricorso dell’altra imputata è rigettato. Il riconoscimento della continuazione richiede la prova dell’anticipata e unitaria previsione dei reati, ricavabile da indici esteriori; l’abitualità a far parte di sodalizi diversi per il perseguimento di illeciti guadagni non integra il vincolo dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.
Nota della Redazione
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