Amministratore di fatto e bancarotta: prova indiziaria e motivi inediti (Cass. pen. Sez. V n. 24875 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di amministratore di fatto può essere desunta da un quadro indiziario specifico, convergente e molteplice, non dalla sola deposizione dei dipendenti, rilevando gli ordini impartiti al personale, la gestione di pagamenti e fatture e l’uso della posta elettronica riferibile all’amministratore formale. I motivi di ricorso che prospettano censure non dedotte nei motivi di appello sono inammissibili perché inediti, non potendo il giudice di legittimità essere adito su questioni nuove. Un accordo transattivo che reintegri solo in parte il patrimonio non integra la bancarotta riparata e non esclude l’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione. Le attenuanti generiche non possono fondarsi sul mero stato di incensurato, né sull’età avanzata quando questa non risulti tale al momento dei fatti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il G.U.P. del locale Tribunale aveva condannato il ricorrente per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per distrazione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, affidati a violazione di legge e vizi della motivazione ex art. 606, lettere b) ed e). cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la valutazione delle dichiarazioni testimoniali, la ricostruzione del proprio ruolo di amministratore di fatto, i rapporti con una società estera destinataria degli automezzi, l’effetto dell’accordo transattivo con la curatela, la sussistenza del reato documentale e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Sul primo motivo osserva che il ricorrente non prende posizione sull’accertamento delle condotte di distrazione, desunto dal mancato pagamento del prezzo delle cessioni, dalla scomparsa degli automezzi, dalla trascrizione degli atti di vendita dopo il fallimento e dalla destinazione dei veicoli a società riconducibili a soggetti determinati.
Sul fulcro dell’amministrazione di fatto, la Corte rileva che la qualità non è affermata solo in base alle dichiarazioni dei testi. La motivazione valorizza la documentazione consegnata alla polizia giudiziaria, riferibile al ricorrente e relativa all’acquisto di mezzi e carburanti e al pagamento di fatture, nonché la circostanza che egli impartisse direttive al personale e utilizzasse la casella di posta elettronica riservata all’amministratore formale. La Corte d’appello ha inoltre argomentato sulla prosecuzione dell’amministrazione anche dopo l’allontanamento dei testi e fino al fallimento, richiamando la giurisprudenza di sezione sul ruolo di amministratore di fatto (Sez. V n. 27264 del 10/7/2020).
Sul secondo motivo la Corte sottolinea che la sentenza di primo grado ricostruisce i rapporti tra la società estera, la fallita e una terza società, e che il curatore aveva verificato all’estero la carica del ricorrente. La contestazione documentale proposta è estranea ai motivi di appello e costituisce motivo inedito, quindi inammissibile.
Sul terzo motivo la Corte esclude la bancarotta riparata: l’accordo transattivo riguarda solo una parte dei beni distratti e la sua natura non interamente riparatoria esclude l’attenuante ex art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., non essendo sufficiente a far venire meno l’elemento oggettivo del reato. La reintegrazione, peraltro, dovrebbe avvenire prima della dichiarazione di fallimento.
Sul quarto motivo la Corte conferma che la contabilità reperita dal curatore era gravemente lacunosa e insufficiente a ricostruire la vita della società, e sul quinto esclude che il buon comportamento processuale e l’età siano stati adeguatamente allegati, richiamando l’art. 62-bis, comma terzo, cod. pen. Il rigetto comporta la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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