Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione delle prove e delle attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 5960 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che, contestando la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, tenda a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Tale censura è estranea al sindacato di legittimità quando non individui specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti. La mancanza di specificità va apprezzata in relazione alla complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, che l’impugnazione non può ignorare. In tema di circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli in data 07/06/2024, con la quale è stata confermata la sua penale responsabilità.

Deduce, con un primo motivo, la scorrettezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità; con un secondo motivo, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificarne l’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il primo motivo tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una alternativa ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Si tratta di censure estranee al sindacato di legittimità, non essendo supportate dalla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti.

Il Collegio afferma poi che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata in ragione dell’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Queste ultime non possono ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità.

Nel caso concreto, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in sede di legittimità, con motivazione congrua e priva di illogicità.

Quanto al secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Corte lo ritiene non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Richiama il principio per cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come affermato da Sez. 2 n. 3609 del 2011, Sez. 6 n. 34364 del 2010, Sez. 2 n. 23903 del 2020 e Sez. 5 n. 43952 del 2017.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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