Liberazione condizionale, ravvedimento non si presume dal percorso trattamentale (Cass. pen. Sez. I n. 31754 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito del sicuro ravvedimento, richiesto dall’art. 176, primo comma, cod. pen. per la concessione della liberazione condizionale, non si identifica con la buona condotta carceraria e non può essere desunto, di per sé solo, dalla proficua partecipazione del detenuto al programma trattamentale. Esso implica comportamenti positivi dai quali desumere l’abbandono delle scelte criminali, con una verifica complessiva della personalità del condannato. La valutazione prognostica deve fondarsi sugli elementi forniti dalle istituzioni penitenziarie e sulla condizione detentiva, considerando gli episodi sintomatici di mancata revisione critica. La mancata iniziativa risarcitoria, pur se giustificata dall’obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili, non impedisce di valutare il disinteresse verso le vittime ai fini del giudizio sul ravvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto da trentaquattro anni in esecuzione di una condanna all’ergastolo con isolamento diurno, presentava istanza di liberazione condizionale ai sensi dell’art. 176 cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 10 dicembre 2024, rigettava la richiesta ritenendo non provato il sicuro ravvedimento.
Il diniego si fondava su due ordini di rilievi: la partecipazione al percorso rieducativo non era sufficiente a dimostrare la resipiscenza, e permanevano episodi negativi, tra cui un incontro con un esponente della criminalità organizzata e violazioni delle prescrizioni durante i permessi premio. Il ricorrente impugnava il provvedimento per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 176 cod. pen. e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la cornice normativa del beneficio. L’art. 176, primo comma, cod. pen. subordina la concessione all’espiazione di una parte della pena e all’acquisizione della prova della resipiscenza del condannato, ancorata al parametro del sicuro ravvedimento. Su questo punto richiama Sez. I n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471, che ha chiarito la differenza qualitativa tra il ravvedimento e la buona condotta carceraria.
Il Collegio osserva che il ravvedimento è elemento di difficile verifica, legato al mondo interiore del detenuto e a un riscatto morale valutabile in prospettiva globale. Esso presuppone un comportamento attivo di adesione alle regole trattamentali, verificabile sugli elementi forniti dalle istituzioni carcerarie, tenendo conto del percorso rieducativo e del consolidamento degli effetti positivi nel tempo.
Tuttavia, nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza aveva dato adeguatamente conto dell’incompleta partecipazione del ricorrente all’opera di rieducazione. Il giudizio prognostico era stato svolto alla luce dell’elevato disvalore dei delitti commessi — omicidio, associazione di tipo mafioso, detenzione illegale di armi e violazione delle norme sugli stupefacenti — ed era sostenuto dalla valutazione degli episodi di valenza negativa.
La Corte richiama Sez. I n. 37330 del 26/09/2007, Crisafulli, Rv. 237504, sulla valutazione complessiva della condotta finalizzata a un compiuto ravvedimento, e Sez. I n. 12782 del 24/02/2021, Minichini, Rv. 280864, secondo cui la dimostrata impossibilità di adempiere le obbligazioni civili non esclude che il disinteresse verso la vittima e l’assenza di intenti riparatori, anche solo morali, possano essere valutati ai fini del giudizio sul ravvedimento. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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