Ricorso inammissibile per genericità e divieto di rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 32786 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, non indichi gli elementi posti a base della censura e non consenta al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. È del pari inammissibile il motivo che, deducendo violazione di legge, tenda a ottenere una ricostruzione dei fatti secondo criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, quando questi abbia esposto le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la pronuncia di assoluzione in ordine al reato di cui agli artt. 612, commi 2 e 3, cod. pen., in relazione agli artt. 339, 581 e 61, n. 2), cod. pen.. Propone ricorso per cassazione articolando due motivi.
Con il primo denuncia violazione di legge in relazione al reato di percosse. Con il secondo lamenta violazione di legge in ordine al reato di minaccia. La questione approda così al giudice di legittimità, che è chiamato a verificare l’ammissibilità dei motivi e i limiti del proprio sindacato sulla valutazione compiuta dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato generico per indeterminatezza. Il ricorrente, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata. In questo modo non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi né di esercitare il proprio sindacato. Il motivo risulta così privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il secondo motivo è dichiarato non consentito dalla legge in sede di legittimità. Esso tende infatti a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Quest’ultimo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento.
La Corte di appello ha argomentato che il mero riferimento a un clima familiare conflittuale o l’eventuale reciprocità delle offese non valgono a escludere il reato contestato, corroborato anche dal ritrovamento del tubo di ferro. La valutazione degli elementi di fatto, osserva il Collegio, è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Esula dunque dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione.
Il Collegio richiama sul punto un precedente delle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 339 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 581 c.p. – Percosse
- Art. 612 c.p. – Minaccia
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione