Estradizione e vincolo di rinvio: il pericolo di ritorsioni va accertato (Cass. pen. Sez. II n. 31776 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione per l’estero, il giudice del rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base della decisione rescindente, sulle quali si forma giudicato implicito interno. Il vincolo di rinvio impone di colmare le lacune motivazionali specificamente indicate, senza poter riesaminare questioni che ne costituiscono i presupposti. Non può quindi assumere rilievo dirimente la sola mancanza della qualifica formale di collaboratore di giustizia, quando il pericolo per l’incolumità dell’estradando derivi dal contributo comunque prestato alle indagini sul crimine organizzato. Ai sensi dell’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. il giudice deve verificare in concreto l’assenza di pericoli per la vita e l’integrità fisica del consegnando. In tema di estradizione, informazioni sulle condizioni detentive acquisite fuori dal contraddittorio sono inutilizzabili, ma la relativa nullità non sussiste quando su di esse la decisione non si fondi.
Il Fatto
Una Corte di appello aveva parzialmente accolto la richiesta di estradizione presentata da uno Stato estero nei confronti di un cittadino, dichiarando sussistenti le condizioni per la consegna limitatamente a uno dei reati contestati. La decisione era stata adottata in sede di rinvio, dopo che la Corte di cassazione aveva annullato una precedente pronuncia della stessa Corte territoriale per vizi motivazionali in ordine al pericolo di vita o di incolumità personale dell’estradando, in relazione alle condizioni carcerarie nel Paese richiedente.
La sentenza rescindente aveva valorizzato la collaborazione prestata dall’interessato a un’importante indagine sul crimine organizzato, culminata nell’emissione di misure cautelari a carico di numerose persone, e la circostanza che lo stesso era stato vittima di molteplici attentati. Il giudice del rinvio, richieste informazioni all’autorità giudiziaria straniera, aveva ritenuto venuto meno il presupposto dell’indagine, sul rilievo che l’estradando non era mai stato formalmente inserito in un programma di protezione. Avverso tale pronuncia l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del vincolo di rinvio e il contrasto con il principio del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, con cui si lamentava l’utilizzazione di una nota dell’amministrazione penitenziaria straniera pervenuta dopo l’udienza camerale. Il principio invocato è quello secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, l’acquisizione di informazioni sulle condizioni detentive avvenuta fuori dal contraddittorio ne determina l’inutilizzabilità e la nullità della decisione su di esse fondata, qualificabile a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. La Corte richiama in proposito Sez. VI n. 30884 del 18.09.2020. Nel caso concreto, però, quella nota non risulta posta a fondamento del percorso argomentativo, che si regge unicamente sull’asserita insussistenza dell’obbligo informativo. Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Il primo motivo è invece fondato. La sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio di colmare le lacune motivazionali in ordine all’assenza di pericoli per l’incolumità dell’estradando, anche in considerazione della mancata conoscenza del carcere di destinazione e della necessità che fosse diverso da quello in cui sono detenuti i soggetti individuati grazie alle dichiarazioni rese. La Corte ricorda che il giudice del rinvio, pur conservando libertà di valutazione delle risultanze, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento, richiamando Sez. II n. 45863 del 24.09.2019, Sez. V n. 7567 del 24.09.2012 e Sez. I n. 7963 del 15.01.2007.
Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche dell’annullamento, non potendo rivalutare questioni che, pur non esaminate nel giudizio rescindente, ne costituiscono i presupposti, sui quali si è formato giudicato implicito interno, come affermato da Sez. VI n. 11641 del 20.02.2018. La sentenza rescindente aveva richiamato Sez. VI n. 6488 del 20.01.2015, distinguendo le attività ritorsive conseguenti alla condotta collaborativa da ragioni individuali estranee a scelte istituzionali.
Il giudice del rinvio, valorizzando la sola mancanza della qualifica formale di collaboratore di giustizia, ha eluso l’onere motivazionale impostogli, nonostante il dato, incontestato, della collaborazione prestata e della mancata esecuzione delle misure cautelari disposte nei confronti degli esecutori materiali di uno degli attentati, mentre gli autori dell’altro non erano stati identificati. La sentenza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Nota della Redazione
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