Motivazione per relationem legittima in ordinanze cautelari personali (Cass. pen. Sez. 1 n. 13371 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso le ordinanze cautelari personali che, lungi dal denunciare vizi di motivazione, sollecitino una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza prescritta dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. è osservata anche quando il giudice rinvii per relationem o per incorporazione agli elementi oggettivi ricostruiti dal pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico. La prescrizione dell’autonoma valutazione rileva solo rispetto all’ordinanza genetica del GIP, mentre i vizi di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame sono censurabili solo nei limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il giudice non è tenuto alla confutazione di ogni argomento difensivo, ma solo di specifiche allegazioni oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori.
Il Fatto
Con ordinanza del 13 gennaio 2025, il Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di plurimi reati-fine. Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, confermava il provvedimento genetico, richiamandone integralmente la motivazione e ritenendo la misura inframuraria l’unica idonea a elidere il concreto pericolo di recidiva.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con quattro motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di autonoma valutazione della gravità indiziaria per i reati-fine, di carente verifica degli elementi costitutivi del reato associativo, di erronea elevazione di indizi equivoci a prova del vincolo stabile, nonché di omessa motivazione sulla richiesta graduata di applicazione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti cautelari personali, richiamando il consolidato principio per cui il controllo è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e all’assenza di illogicità evidenti, essendo invece escluse le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza circa la mancata autonoma valutazione del GIP, rilevando che la motivazione per relationem all’ordinanza genetica è legittima purché il giudice dia conto del proprio esame critico degli elementi, come avvenuto nel caso di specie. Tale principio è stato desunto dall’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015.
I motivi secondo e terzo, relativi alla dedotta carenza motivazionale in punto di sussistenza del reato associativo, sono stati dichiarati manifestamente infondati e, in parte, inammissibili. La Corte ha precisato che l’obbligo di autonoma valutazione grava solo sul giudice per le indagini preliminari, mentre il provvedimento del riesame è soggetto ai soli limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ha inoltre evidenziato che le censure del ricorrente non si confrontavano con l’ampia motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale aveva compiutamente ricostruito la struttura del sodalizio e il ruolo del ricorrente, valorizzando la pluralità dei delitti, lo stretto vincolo solidaristico, l’organizzazione di mezzi e la divisione gerarchica dei ruoli
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Nota della Redazione
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