Tenuità del fatto applicabile senza consenso dell’imputato in udienza predibattimentale (Cass. pen. Sez. II n. 9618 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, emessa all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale disciplinata dagli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., non richiede la non opposizione né il consenso dell’imputato. L’art. 469 cod. proc. pen., che subordina il proscioglimento anticipato alla mancata opposizione delle parti, opera esclusivamente nella fase degli atti preliminari al dibattimento e non è sovrapponibile alla diversa procedura di cui all’art. 554-ter cod. proc. pen.. L’assimilazione della sentenza predibattimentale a quella di cui all’art. 425 cod. proc. pen. rende legittima l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. a prescindere dall’opposizione dell’imputato, senza lesione del diritto di difesa, essendo garantita l’interlocuzione e il doppio grado di impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente era stato trovato in possesso, a bordo di un autocarro, di numerosi capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti di note griffe. Il Tribunale, con sentenza emessa all’esito dell’udienza predibattimentale, aveva dichiarato il non luogo a procedere ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per i reati di cui agli artt. 474, comma 2, e 648 cod. pen. La Corte di Appello aveva confermato la decisione.

Il difensore ricorre per cassazione deducendo la violazione delle garanzie difensive in relazione alle dichiarazioni rese in sede di perquisizione, la mancanza di prova della destinazione alla vendita dei beni e l’illegittimità dell’applicazione della causa di non punibilità senza il consenso dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 554-quater, comma 4, cod. proc. pen., avverso la sentenza è proponibile ricorso per cassazione solo per violazioni di legge. I motivi che deducono vizi di motivazione sono pertanto inammissibili.

Nel merito, quanto ai reati di ricettazione e di detenzione per la vendita di prodotti contraffatti, la Corte ha ritenuto che il possesso di un elevato e assortito numero di capi, con etichettature integre, a bordo di un veicolo commerciale, integri gli indizi univoci della destinazione al commercio. La prova logica così ricostruita è valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui la finalità di vendita può essere provata da indizi purché univocamente conducenti alla conclusione che il possesso sia diretto al successivo commercio (Sez. II n. 142 del 28.09.2011).

Quanto alle dichiarazioni rese in occasione della perquisizione, la Corte ha escluso ogni nullità per omessa indicazione delle domande, richiamando Sez. III n. 11450 del 06.11.2018. Ha inoltre precisato che, anche espungendo tali dichiarazioni, la prova dei reati riposa su altri elementi, peraltro utilizzati solo a favore dell’imputato.

Sul terzo motivo, la Corte ha chiarito la distinzione tra l’art. 469 cod. proc. pen. e l’art. 554-ter cod. proc. pen. La norma dell’art. 469, collocata nella fase degli atti preliminari, impone al giudice di interpellare le parti sul progetto di proscioglimento anticipato. Diversa è l’udienza di comparizione predibattimentale, che rappresenta una fase iniziale del dibattimento in pieno contraddittorio, con verifica della costituzione delle parti e possibilità di proporre questioni preliminari. L’assimilazione all’art. 425 cod. proc. pen. rende legittima l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. senza l’opposizione dell’imputato.

La Corte ha infine escluso la lesione dell’art. 24 Cost., richiamando Sez. Un. n. 38954 del 30.05.2019, che ha riconosciuto la compatibilità dell’iscrizione delle sentenze ex art. 131-bis con il sistema processuale e con il Protocollo n. 7 alla CEDU. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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