Pene sostitutive: contrasto sull’onere di richiesta in primo grado (Cass. pen. Sez. II n. 35458 del 06.10.2026)
nel testo sono presenti i nomi di alcuni ricorrenti in altri giudizi richiamati come precedenti (es. “Punzo”, “Greco”, “Pesare”): si tratta di indicazioni di repertorio, non di persone fisiche parti del presente procedimento. Verificare la policy editoriale in ordine alla loro menzione.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio, rilevato un contrasto di giurisprudenza, rimette alle Sezioni Unite la questione se, ai fini dell’ammissibilità della richiesta in appello di applicare le pene sostitutive ex art. 545-bis cod. proc. pen., quando le condizioni per la sostituzione siano presenti fin dal primo grado e non sopravvenute all’esito del giudizio di appello, sia necessario formulare la richiesta in primo grado ovvero se la richiesta possa essere proposta per la prima volta in grado di appello. La rimessione si fonda sull’esigenza di dirimere il contrasto tra l’orientamento che valorizza il principio devolutivo e la tassatività dei casi di inappellabilità, negando l’esistenza di un onere di richiesta in primo grado, e l’orientamento opposto che, muovendo dalla struttura consensuale della procedura e dalle indicazioni sistematiche della disciplina transitoria, ritiene necessaria l’attivazione del subprocedimento su impulso dell’imputato fin dal primo grado. Il Collegio condivide l’indirizzo secondo cui la procura speciale è necessaria per esprimere il consenso alla sostituzione, ma non per avanzare la richiesta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 18 maggio 2026, confermava la condanna di un imputato alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di danneggiamento degli arredi dell’Amministrazione penitenziaria, consumato il 28 dicembre 2024. La Corte territoriale riteneva inammissibile, perché tardiva, la richiesta di applicazione di pene sostitutive avanzata con l’atto di appello, sul rilievo che essa, ove ne ricorressero le condizioni, doveva essere presentata nel corso del primo grado di giudizio, anche nei casi non disciplinati dalla normativa transitoria.
La Corte rilevava una ulteriore causa di inammissibilità, perché il difensore aveva proposto la richiesta di sostituzione senza essere munito di procura speciale. Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. per omessa apertura d’ufficio del subprocedimento di sostituzione, l’ammissibilità della richiesta formulata per la prima volta in appello e la non necessità della procura speciale per la sola richiesta; con un secondo motivo censurava la determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, essendo emerso un contrasto in ordine all’interpretazione della disciplina processuale che regola l’applicazione delle pene sostitutive. La questione investe lo statuto processuale dell’istituto, che ha modificato il sistema di determinazione ed esecuzione delle pene quando il processo si concluda con una condanna alla reclusione inferiore a quattro anni.
Prima di affrontare il tema, il Collegio fissa alcuni punti fermi. La doglianza sulla omessa apertura d’ufficio del subprocedimento è manifestamente infondata: la decisione di primo grado risale al 17 ottobre 2025, quando era già in vigore il correttivo introdotto dal d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che ha eliminato la necessità dell’avviso alle parti nella originaria struttura bifasica del procedimento. Ai sensi del novellato art. 545-bis cod. proc. pen., resta salva la possibilità per l’imputato di manifestare il consenso dopo la lettura del dispositivo, essendo l’interlocuzione sulle pene sostitutive progettata come immediata prosecuzione dell’udienza.
Il Collegio condivide poi la soluzione della prevalente giurisprudenza sull’estensione della procura speciale. La richiesta di sostituzione può essere avanzata anche dal difensore non munito di procura speciale, mentre per esprimere il consenso all’applicazione delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria è indispensabile il rilascio della procura speciale. La richiesta esprime l’esercizio di una facoltà difensiva, funzionale a mitigare il trattamento sanzionatorio; il consenso involge diritti personalissimi dell’imputato.
Il contrasto riguarda esclusivamente i casi in cui le condizioni per la sostituzione siano presenti già in primo grado. Secondo un primo orientamento, valorizzando il principio devolutivo e la tassatività dei casi di inappellabilità, la richiesta può essere avanzata per la prima volta in appello, poiché non esiste un obbligo di proporla in primo grado. Secondo l’orientamento opposto, l’attivazione del subprocedimento su impulso dell’imputato fin dal primo grado sarebbe necessaria, desumendosi dalla disciplina transitoria e dalla struttura consensuale della procedura. Il Collegio osserva che il giudice di merito conserva la facoltà, ma non l’obbligo, di attivare d’ufficio la procedura, il cui esito è condizionato dalla natura consensuale della sostituzione.
Ritenuta la particolare rilevanza della questione, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen. il ricorso è rimesso alle Sezioni Unite, perché necessario dirimere il contrasto sulla ammissibilità della richiesta in appello di applicare le pene sostitutive ove le condizioni per la sostituzione siano presenti fin dal primo grado di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.