Correzione di errore materiale: il nome dell’imputato indicato erroneamente viene sostituito (Cass. pen. Sez. 3 n. 516 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale contenuto nella motivazione di una sentenza della Corte di cassazione può essere corretto su istanza di parte, ai sensi degli artt. 130 cod. proc. pen. e art. 396-bis cod. proc. pen., quando l’inesattezza nell’indicazione di un nome proprio risulti evidente dal contesto della stessa motivazione e dagli atti del procedimento. Il rimedio, di natura d’ufficio o su richiesta, non comporta una nuova valutazione del merito, ma si limita a ripristinare la corrispondenza tra il testo della decisione e la realtà processuale, senza incidere sul dispositivo. La correzione è disposta con le forme dell’ordinanza e la cancelleria provvede alle annotazioni sull’originale dell’atto.
Il Fatto
Con istanza presentata nell’interesse di uno degli imputati, la difesa chiedeva alla Corte di cassazione di emendare la motivazione della sentenza pronunciata dalla Terza Sezione penale n. 26676 del 08/05/2025, depositata il 21/07/2025. Tale sentenza era stata emessa all’esito dei ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro nei confronti di tre imputati e di altri dieci imputati.
L’istanza rilevava che, in numerosi passaggi della motivazione (pagg. 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 26, 33, 44, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 77, 78 e 87), il nome di un imputato era stato erroneamente indicato come Pasquale invece di Salvatore. La difesa chiedeva, pertanto, la correzione dell’errore materiale.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione penale, rilevata la segnalazione del Presidente della Sezione, ha esaminato la richiesta alla luce del principio secondo cui il procedimento di correzione può essere attivato quando l’errore sia evidente, ossia percepibile ictu oculi dalla stessa motivazione e dagli atti del procedimento, senza necessità di una nuova attività interpretativa o valutativa.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che l’erronea indicazione emergeva direttamente dal testo della sentenza, nelle pagine e nei righi specificamente indicati nell’istanza. La ricorrenza del nome errato in ben ventitré pagine della motivazione, insieme al confronto con gli atti del procedimento, rendeva inequivoca la natura meramente materiale dell’errore. Non residuava, quindi, alcun dubbio sulla volontà del giudice di riferirsi all’imputato correttamente identificato come Salvatore.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto di dover procedere alla correzione, sostituendo nella motivazione della sentenza n. 26676 del 2025 il nome erroneamente indicato con quello corretto in tutte le pagine e nei righi elencati, e ha mandato alla cancelleria per le annotazioni sull’originale dell’atto.
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Nota della Redazione
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