Concordato in appello e limiti del ricorso: rileva la rinuncia ai motivi (Cass. pen. Sez. II n. 31840 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
I limiti all’impugnabilità con ricorso per cassazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non discendono da una disciplina speciale, inesistente per tale istituto, ma dall’ordinario effetto preclusivo che consegue alla rinuncia ai motivi di appello. Non è applicabile l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dettato quale disposizione speciale limitata al rito del patteggiamento. Una volta che la parte abbia rinunciato a uno o più motivi, sul punto oggetto di rinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura in legittimità. I confini del ricorso restano delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile l’impugnazione nei limiti generali dell’art. 606 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 29.04.2025, ha applicato la pena indicata dalle parti, così come determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.
La questione sottoposta alla Corte riguarda i limiti di ammissibilità del ricorso avverso la sentenza resa in esito al concordato in appello, e in particolare se a tale pronuncia siano estensibili le preclusioni previste per il patteggiamento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27.10.2022 (dep. 2023, Fazio), che ha superato l’orientamento che limitava l’impugnabilità della sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello richiamando i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Le Sezioni Unite hanno escluso l’applicabilità di tale norma al concordato in appello, osservando che essa è stata introdotta quale disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non è estensibile analogicamente in virtù del principio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione.
Il concordato in appello, diversamente dal patteggiamento, non costituisce rito speciale: si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi. Sotto il profilo dell’impugnabilità non sussistono differenze tra la sentenza ordinaria di appello e quella resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non esistendo alcuna disposizione che limiti l’esperibilità dei motivi di ricorso. L’unico riferimento specifico è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che però non incide sui presupposti di ammissibilità, limitandosi a consentire la declaratoria de plano per ragioni di economia processuale.
Da qui la conclusione: i limiti all’impugnazione non derivano da una disciplina speciale, bensì dall’effetto preclusivo della rinuncia ai motivi. Una volta rinunciato a uno o più motivi, sul punto si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura. La Corte richiama il principio per cui il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., dovendosi rapportare l’obbligo di motivazione all’effetto devolutivo dell’impugnazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani). In linea con le Sezioni Unite è stato poi affermato che, raccolte le richieste concordate, le parti non possono dedurre in legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina).
Nel caso concreto il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi d’impugnazione, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio concordato. La misura della pena è quella determinata dalle parti, e l’accordo sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre ogni diversa doglianza in legittimità. Inoltre il ricorrente non aveva prospettato in appello questioni relative a cause di proscioglimento con motivi non oggetto di rinuncia, con conseguente interruzione della catena devolutiva e formazione del giudicato sui punti non devoluti. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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